Qualora intervenga la risoluzione di diritto del contrattodi assicurazione per la mancata esazione della rata di premio entro sei mesidalla relativa scadenza, per periodo di assicurazione in corso ai sensidell’art. 1901 c.c., fino al termine del quale sussiste l’obbligo di pagamento,deve intendersi il solo periodo che sarebbe stato coperto dalla garanziaassicurativa se il premio o la rata di premio non pagati fossero staticorrisposti.

 

Pertanto, se il contratto di assicurazione ha durata annualeed il pagamento del premio è stato suddiviso in periodi più brevi, il periodoin corso relativamente al quale è dovuto il pagamento del premio è quellocoperto dalla singola rata.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1901

Conformi

Cass. civ., sez. III, 18.11.2010, n. 2364

Contra

Cass. civ., sez. I, 22.07.1992, n. 8863