Nei giudizi concernenti lematerie soggette al tentativo di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5 delD.Lgs. 28/2010, qualora tale tentativo non sia stato esperito ante causam, il Giudice deve assegnarealle parti un termine per presentare apposita domanda all’Organismo diconciliazione. Tale termine ha natura ordinatoria  e il suo vano spirare implical’improcedibilità del giudizio, salvo che, su apposita e tempestiva istanzadella parte interessata, ovvero qualora siano ravvisabili gravi motivi per larimessione in termini, il Giudice ne disponga la proroga.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art.152

Codice di Procedura Civile, art.154

D.Lgs. 4.03.2010 n. 28, art. 5

Conformi

Trib. Busto Arsizio, 15.06.2012

Trib. Roma, 26.03.2102

 

Nota a commento a cura di:

Dott. Mattia Polizzi, tirocinante ai sensidell’art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale Ordinario di Como

Nel corso di unprocesso inerente materia per la quale il D.Lgs. 28/2010 ha introdotto iltentativo obbligatorio di mediazione, il Tribunale di Como si trova a doverdichiarare l’improcedibilità del giudizio, in ragione della mancatainstaurazione del procedimento di mediazione ad opera della parte onerata intal senso entro il termine di cui all’art. 5, c. 1 bis, D.Lgs. 28/2010, da qualificarsi come ordinatorio in ragionedel disposto di cui all’art. 152, II co., c.p.c., rigettando altresì larichiesta di proroga avanzata dopo lo spirare del termine medesimo. Ladecisione in questione si impone alla luce di un orientamento costante dellaCassazione (si v. Cass., Sez. VI, 21.02.2013, n. 4448, Cass., Sez. Lavoro,17.11.2010, n. 23227 e Cass., Sez. II, 29.01.1999, n. 808) che, facendo valereil già chiaro dato testuale di cui all’art. 154 c.p.c., esplicita che lapossibilità di proroga del termine ordinatorio è subordinata ad una richiestain tal senso ad opera della parte interessata che intervenga prima dellospirare del termine medesimo, ovvero qualora siano ravvisabili gravi motivi cheimpongano tale correttivo; una soluzione difforme, ossia nel senso dellapossibilità in ogni momento di chiedere la proroga del termine ordinatorio,renderebbe del tutto priva di utilità tale istituto che, invero, non differisceda quello dei termini perentori quanto alla propria forza cogente, ma piuttostocon riferimento al diverso meccanismo con il quale produce i propri effetti:immediatamente, nel caso di mancato rispetto del termine perentorio; soloqualora non sia stata richiesta una proroga (ovvero non sussistano graviragioni che militino in tal senso), nel caso in cui si tratti di terminiordinatori. La soluzione testé prospettata si rende necessaria,peraltro, anche per considerazioni di ordine sistematico, in ragionedell’articolazione per preclusioni dell’attuale sistema processuale civile,giusto nella misura in cui presenti – tra l’altro – una durata ragionevole;infine, come osservato dal Supremo Consesso di legittimità, ritenere che itermini ordinatori possano essere prorogati in qualsiasi momento processualesubordinerebbe lo svolgersi del processo all’arbitrio della parte interessataalla proroga medesima (cfr. Cass., Sez. II, 19.01.2005, n. 1064).