Massimario
Tribunale di Como, Sentenza n. 1606 del 6 ottobre 2014 – Dott. D’Aniello
PROCESSO CIVILE -Giurisdizione sullo straniero - Obbligazioni Contrattuali - Foro speciale delluogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio - Contratto didistribuzione internazionale

Per lasussistenza della giurisdizione del giudice italiano, in presenza di domandafondata su una pluralità di obbligazioni derivanti da un unico contratto, ilcriterio di collegamento del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta ingiudizio, di cui al Regolamento Ce n. 44/01 art. 5 n. 1 lett. a), deve essereverificato prendendo in considerazione l’obbligazione principale o quella checaratterizza il contratto stesso. Nel contratto, atipico e complesso, didistribuzione commerciale la prestazione caratteristica va identificata nellaprestazione di servizi (organizzazione autonoma di fiere di settore,pubblicizzazione dei prodotti e promozione della vendita degli stessi) che laparte attrice si è impegnata a svolgere all’interno del territorio italiano edattraverso organizzazione curata e gestita presso la sua sede, in Italia.

 

Riferimenti normativi

Regolamento CE n. 44/01, art. 5 n. 1 lett. a)

Conformi alla prima parte della massima:

Cass civ, Sez. Unite, ordinanza 19/05/09, n. 11532

Cass. civ., Sez. Unite,sent. 04/05/2006, n. 10223

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott. M. Mancini), Ordinanza 25/08/2014
Lavoro subordinato (rapporto di) – illegittimità licenziamento –licenziamento orale – licenziamento ritorsivo – violazione dell’art. 7 Statutodei Lavoratori – applicabilità del rito Fornero alla tutela obbligatoria

Nel caso di ricorso in cui ladomanda principale abbia come contenuto la tutela reale ex art. 18 e insubordine la tutela obbligatoria ex art. 8 L. 608/66, nel caso di assenzadel  requisito dimensionale, è ammissibileprovvedere nel merito applicando la tutela obbligatoria se richiesta in viasubordinata.

riferimenti normativi

art. 18 L. 300/70

art. 8 L. 04/06

conformi

Milano R.G. 14419/12

difformi

ordinanza Milano 04/02/2014

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Tribunale di Como, Ordinanza del 23.08.2014 – Dott. D’Aniello
INTERRUZIONE DEL PROCESSO - Trattazione unitaria di più cause connessee scindibili - Evento interruttivo riguardante una delle parti di una dellecause connesse - Effetti - Interruzione dell’intero procedimento - Esclusione -Automaticità della separazione della causa interrotta - Esclusione - Attiistruttori nelle more della quiescenza da interruzione

Nel caso di trattazione unitariadi cause connesse e scindibili, che comporta un litisconsorzio facoltativo trale parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora siverifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una dellecause connesse, l’interruzione opera solo in riferimento al procedimento di cuiè parte il soggetto colpito dall’evento, non essendo poi automatica laseparazione della causa interrotta dalle altre trattate unitariamente.L’interruzione del singolo procedimento confluito nel processo unitario, delquale sia parte il soggetto colpito dall’evento interruttivo, e la prosecuzionedegli altri, infatti, non comporta alcuna lesione del principio delcontradditorio, in quanto l’eventuale compimento di atti istruttori nel corsodegli stessi non è opponibile alla parte privata della capacità processuale edetti atti istruttori potranno all’occorrenza essere rinnovati in presenzadella parte medesima, una volta ripreso il procedimento interrotto, sempresalvo il potere del giudice di disporre la separazione delle cause ai sensidell’art. 103 comma 2 c.p.c.. E’ tuttavia auspicabile che il giudice, nell’otticadi una maggiore linearità della gestione del processo, rinvii la trattazioneunitaria del processo, compreso l’eventuale compimento di atti istruttori, adun momento successivo al breve periodo di cui all’art. 305 c.p.c., in modo taleche, in caso di mancata tempestiva riassunzione ad opera di chi ne abbiainteresse, il giudizio prosegua senza soluzione di continuità tra le parti noncoinvolte dall’evento interruttivo.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art.103

Codice di Procedura Civile, art.274

Codice di Procedura Civile, art.300

Codice di Procedura Civile, art.305

Conformi

Cass. Civ., S.U., 5.07.2007, n.15142

Cass. Civ., S.U., 22.04.2013, n. 9686

Cass. Civ., sez. I, 21.04.2011, n. 9271

Cass. Civ., sez. II, 28.05.2010, n. 13125

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Tribunale di Como, Decreto motivato 4.08.2014 – Pres. Rel. Dott.ssa Montanari /2
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE - Cause di prelazione - Privilegioartigiano ex art. 2751 bis n. 5 c.c. come novellato dalla L. 35/2012 - Naturaartigiana del credito - Necessità del riferimento alla L. 443/1995 - Ambito diapplicazione temporale della novella

La novella dell’art. 2751 bis n.5 c.c. ad opera della L. 35/2012 non ha natura interpretativa e, pertanto,neppure efficacia retroattiva, facendo difetto sia l’espressa previsione nelsenso dell’interpretazione autentica, sia i presupposti della precedenteincertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l’adozione. Per il periodoanteriore alla sua entrata in vigore, pertanto, resta fermo che la sussistenzadei requisiti di cui alla L. 443/1985 non spiega alcuna influenza sulriconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di impresaartigiana dai criteri generali indicati dall’art. 2083 c.c.. A tale riguardo,ove sia necessario indagare la natura artigiana dell’impresa al fine della suaammissione in via privilegiata al passivo fallimentare, il frangente temporalecui occorre fare riferimento per l’applicabilità o meno della novella inoggetto è la data di dichiarazione del fallimento.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2083 c.c.

Codice Civile, art. 2751 bis

Legge n. 445 dell’.8.08.1985

Conformi alla prima parte della massima

Cass. Civ., sez. I, 8.08.2013, n. 18966

Cass. Civ., sez. I, 4.07.2012, n. 11154

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Tribunale di Como, Decreto motivato 4.08.2014 – Pres. Rel. Dott.ssa Montanari
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE - Cause di prelazione - Privilegioartigiano ex art. 2751 bis n. 5 c.c. come novellato dalla L. 35/2012 - Naturaartigiana del credito - Necessità del riferimento alla L. 443/1995 -Insufficienza dell’iscrizione all’albo delle imprese artigiane

Con la modifica dell’art. 2751bis n. 5 c.c., introdotta dall’art. 36 D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012,il legislatore ha inteso raccordare la disciplina dettata dal codice civile inmateria di privilegi con la definizione di impresa artigiana prevista dallalegislazione di settore, con la conseguenza che per stabilire la naturaartigiana del credito deve farsi ora riferimento alla Legge quadro sull’artigianato(L. 443/1985) e non più all’art. 2083 c.c. o all’art. 1 L. Fall.. In base aquanto previsto da tale disciplina di settore deve, peraltro, escludersi in viadi principio che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane sia sufficientea dimostrare la natura artigiana dell’attività svolta (e quindi del creditoinsinuato al passivo fallimentare), essendo sempre necessaria la verifica circala perdurante sussistenza, con riferimento all’epoca di insorgenza del credito,di tutti i requisiti richiesti per la qualificazione dell’impresa comeartigiana, come previsti dalla citata Legge quadro.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2083 c.c.

Codice Civile, art. 2751 bis

Legge n. 445 dell’.8.08.1985

R.D. n. 267 del 16.03.1942, art.1

Conformi

Tribunale di  Milano 14.06.2013

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1126/14 del 18.06.2014 – rel. Dott.ssa Cao
Concordato preventivo – Divietodi azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore – Giudizio diaccertamento dell’obbligo del terzo – Legittimità – Autonomia rispetto allaprocedura esecutiva

L’articolo 168 L.F. si limita aspecificare che dalla pubblicazione nel registro delle imprese del deposito delricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, i creditorinon possono sotto pena di nullità iniziare o proseguire azioni esecutiveindividuali sul patrimonio del debitore. Il mero giudizio di merito diaccertamento dell’obbligo del terzo non è soggetto pertanto alla norma sopraindicata in quanto non trattasi di procedimento esecutivo in senso proprio.

Riferimenti normativi

R.d. 16 marzo1942 n. 267 (L.F.),art. 168

Codice di procedura civile, art. 548

Codice di procedura civile, art. 549

Conformi

Cass. Civ., Sez. II, 7.1.2009 n.28

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1122/14 del 18.06.2014 – rel.Dott.ssa D’Osualdo
Azione di ripetizionedell’indebito – Onere della prova dell’attribuzione patrimoniale indebita

E’ onere della parte che agiscein ripetizione provare l’inesistenza di una giusta causa di un’attribuzionepatrimoniale, anche ricorrendo, se necessario, alla prova di uno specificofatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possadesumersi il fatto negativo.

Riferimenti normativi

Codice civile artt. 2033 e ss.

Codice civile art. 2697

Conformi

Cass. Civ. 9.6.2008 n. 15162

Cass. Civ. 9.2.2007 n. 2903

Cass. Civ. 17.3.2006 n. 5896

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1075 dell’11.06.2014 – Dott.ssa D’Osualdo
RISARCIMENTO DELDANNO NON PATRIMONIALE - Invalidità permanente parziale successiva adinvalidità temporanea – Liquidazione della svalutazione monetaria

La rivalutazione delle sommeliquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale,quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidataseparatamente, decorre dal momento della cessazione dell’invalidità temporaneae non dal giorno dell’evento dannoso.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1223

Codice Civile, art. 1224

Conformi

Cass. civ., sez. III, 20.06.1996,n. 5680

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1073/14 del 11.06.2014 – rel. Dott.Febbraro
Contratti – Cessione del credito– Efficacia della cessione – Scambio del consenso tra cedente e cessionario –Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto

Il contratto di cessione dicredito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue alsolo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce aquest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere laprestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazioneprevista dall’art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine diescludere l’efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato inbuona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1260

Codice Civile art. 1264

Conformi

Cass. Civ. 13.7.2011 n. 15364

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1035 del 4.06.2014 – Dott. Petronzi
RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - Autonoma configurabilità deldanno da perdita della vita e risarcibilità iurehereditario - Esclusione

Pur nella consapevolezza del nuovo indirizzo giurisprudenziale sancito dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 1361 del23.01.2014, in attesa di una pronuncia sul tema da parte delle Sezioni Unitedella Corte di Legittimità, ad oggi il danno da perdita della vita non deve ritenersi autonomamente risarcibile iurehereditatis (ove la vittima non sia sopravvissuta per unapprezzabile lasso di tempo e non abbia avuto cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine). Il momento della morte, infatti,implicando il venir meno della soggettività e della capacità giuridica, non puòsimultaneamente comportare l’acquisto del diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 2043

Codice Civile art. 2059

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 24.03.2011, n. 6754

Corte d’Appello di Milano n. 495 del 18.02.2014

Tribunale di Roma n. 3018/2014

Contra

Cass. Civ., Sez. III, 23.01.2014,n. 1361

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