Il reddito della casa di abitazione non deve comprendersi ai fini del limite reddituale per le prestazioni di invalidità civile.

La legge n. 114/1974 art. 8 di conversione del D.L. 30/74 (condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati ed invalidi civili) stabiliva che le condizioni economiche per la concessione sia della pensione (legge 118 n. 171 art. 12) sia per l’assegno(art. 13) fossero quelle previste dalla stessa legge per la concessione della pensione sociale. E l’art. 3 concernente la pensione sociale, dopo averc ondizionato il diritto a pensione sociale a determinati limiti di reddito prevedeva che dal computo del reddito indicato fossero esclusi gli assegni familiari e la casa di abitazione. E’ vero che il D.L. 633/79 art. 14 septies convertito in Legge 114/74 al comma 4° ha elevato i limiti di reddito di cui al D.L.30/74 art. 3, ma non ha modificato quella parte di quest’ultimo articolo che escludeva il reddito della casa di abitazione al fine dei limiti di legge.L’elevazione del limite di reddito non ha travolto la disposizione che escludeva dal computo la casa di abitazione, facendo riferimento alla disciplina concernente la pensione sociale. Anche nei confronti di quest’ultimala legge 153/69 art. 26 esclude dal computo dei redditi il reddito dominicale.La casa di abitazione non costituisce un onere deducibile, ma una voce di reddito.

riferimenti normativi

  1. 118/71
  2. 114/74
  3. 33/80
  4. 153/69

D.M. 553/92

conformi

Cass. 7479/12

Cass. 20387/13

Cass. 25089/83

Trib. Como 28/12/2012