In presenza di un intervento terapeutico eseguito correttamente e senzaconseguenze pregiudizievoli per la salute del paziente, quest’ultimo, ove nonabbia effettivamente prestato il proprio consenso informato all’interventomedesimo, ha comunque diritto al risarcimento del danno non patrimonialederivante dalla lesione del proprio diritto all’autodeterminazione. Lasussistenza di tale danno deve essere specificamente allegata e provata ingiudizio dall’attore, in quanto non può intendersi in re ipsa, e deve ritenersi risarcibile solo ove superi in misuraapprezzabile i limiti della tollerabilità.

Riferimenti normativi

Costituzione della Repubblica,art. 32

Codice Civile, art. 1223

Codice Civile, art. 2043

Codice Civile, art. 2697

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 9.02.2010, n. 2847