Nel caso di dimissioni causate dal mancato pagamento delle retribuzioni, la giusta causa si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, da valutarsi secondo le norme generali del risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.

La giusta causa sussiste nel caso di reiterato mancato pagamento e non già nel caso di inadempimento accidentale di breve durata. Il mancato pagamento di 2 mensilità non può essere considerato grave inadempimento e quindi deve essere disattesa la richiesta di ottenere l’indennità di mancato preavviso.

riferimenti normativi

artt. 2119 e 1218 c.c.

conformi

Cass. Civ. 14829/02

Cass. Civ. 5146/98

Cass. Civ. 849/99