Il discrimine del riconoscere iltempo impiegato ad indossare la divisa come orario effettivo di lavoro, con il conseguente diritto a percepire la retribuzione, in relazione a detto tempo è dato dalla sussistenza di un obbligo per i lavoratori di indossare la divisa nello spogliatoio aziendale e di un divieto aziendale di andare al lavoro o tornare alla propria abitazione in abiti di lavoro. Ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa, anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro, la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo e il luogo di esecuzione,rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deveessere retribuito.
riferimenti normativi
art. 2094 c.c.
d.lgs. 66/03
conformi
cass. 2837/14
trib. Como 211/15