La competenza a decidere sul licenziamento comminato da una cooperativa al socio è del Giudice del Lavoro e non è suscettibile di deroga, a favore di arbitri, se non in forza di clausola compromissoria prevista da contratti ed accordi contrattuali, non essendo sufficiente che sia contenuto nello statuto della società cooperativa. Per quanto riguarda l’illegittimità del licenziamento, se la delibera di esclusione del socio è fondata esclusivamente sull’intervenuto licenziamento disciplinare e questo è illegittimo, consegue la pari illegittimità della delibera di esclusione del socio. In base all’art. 2 L. 142/01, che prevede che ai soci lavoratori di cooperativa si applichi lo statuto dei lavoratori compreso l’art.18 sulla reintegra del posto di lavoro, trova pertanto applicazione la disciplina ordinaria sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato. Ciò che rileva è che si sia avuta estromissione dalla società, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro subordinato,per ragioni disciplinari e non per ragioni attinenti al rapporto societario e che tali ragioni si siano rivelate inidonee a comportare detta estromissione con illegittimità della risoluzione del rapporto lavorativo.

  

riferimenti normativi

art. 18 legge 300/70

art. 2 legge 142/01

conformi

Trib. Ravenna 230/14

Cass. 17868/14

Trib. Milano 1142/01

Cass. Sez. Lavoro 12309/03