Massimario
Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 650 del 26.04.2017 – Dott.ssa L.F. IORI
COMUNIONE NEI DIRITTI REALI - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Muri - Canna fumaria realizzata da un condomino in aderenza al muro condominiale a servizio della proprietà esclusiva - Liceità dell'opera - Criteri

L’installazione di una canna fumaria a servizio della proprietà esclusiva di un condomino sul muro comune perimetrale (facciata) dell’edificio condominiale integra una modifica della cosa comune che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese per l’esercizio di un uso più intenso ex art. 1102 C.C., a condizione che non pregiudichi i pari diritti d’uso e di godimento degli altri condomini e non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, non alterandone il decoro architettonico.

L’alterazione di tale decoro si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche dell’edificio, bensì quando la nuova opera – modificandone l’originario aspetto anche soltanto in singoli elementi o punti – si rifletta negativamente sull’insieme dell’aspetto armonico dello stabile.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1102

Codice Civile, art. 1120

Conformi

Per la prima parte della massima

Cass. civ., sez. II, 23.02.2012, n. 2741

Tribunale di Genova,  14.01.2009

Per la seconda parte della massima

Cass. civ., sez. II, 16.05.2000, n. 6341

Tribunale di Catania, 02.05.2017

Tribunale di Bologna, 16.06.2014

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 650 del 26.04.2017 – Dott.ssa L.F. IORI
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - Condominio negli edifici - Assemblea dei condomini - Deliberazione che incide sui diritti individuali e sulla proprietà esclusiva del singolo condomino - Impugnazione - Nullità - Decadenza ex art. 1137 C.C. - Esclusione

L’azione di impugnazione di una delibera condominiale che, pur non respingendo tout court la richiesta del condomino di esercitare il diritto ex art. 1102 C.C. di posizionare sulla facciata comune una canna fumaria a servizio della sua proprietà esclusiva, lo abbia circoscritto, denuncia un vizio di nullità e non di mera annullabilità, e non è pertanto soggetta al rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 1137 C.C..

Riferimenti normativi

Codice Civile, artt. 1137

Codice Civile, art. 1421

Conformi

Cass. civ., sez. II, 06.11.1985, n. 5399

Cass. civ., Sez. Un., 07.03.2005, n. 4806

Tribunale di Prato, 20.06.2015

Tribunale di Milano, 07.10.2014, n. 11707

Tribunale di Trento, 16.05.2013

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 717 dell’11.05.2017 – DOTT.SSA L. SERRA
RISARCIMENTO DEL DANNO - Circolazione stradale - Giudizio promosso nei confronti della compagnia assicuratrice del danneggiante - Intervento in causa della compagnia assicuratrice del danneggiato gestionaria del sinistro - Ammissibilità

Nel giudizio per il risarcimento dei danni da circolazione stradale, fermo restando che la compagnia assicuratrcie del danneggiato gestionaria del sinistro non ha titolo per intervenire in proprio, ove il danneggiato medesimo abbia scelto di citare soltanto la compagnia assicuratrice del responsabile civile, è comunque ammissibile un intervento volontario della stessa in virtù di mandato sostanziale e processuale rilasciato dalla compagnia assicuratrice già convenuta.

Riferimenti normativi

Codice delle Assicurazioni Private, art. 141

Codice delle Assicurazioni Private, art. 149

Codice di Procedura Civile, art. 77

Codice di Procedura Civile, art. 105

Conformi

Cass. civ., sez. III, 11.10.2016, n. 20408

Tribunale di Firenze, 31.07.2013

Tribunale di Milano, 28.10.2011

Contra

Tribunale di Bologna, 16.04.2014

Tribunale di Torino, 22.01.2013

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 713 dell’ 11.05.2017 – DOTT.SSA L. F. IORI
CONDOMINIO DI EDIFICI - Delibera assembleare adottata all’unanimità - Revocabilità con delibera assunta a maggioranza

In materia di condominio, la delibera non è mai di regola irrevocabile e può perciò essere modificata o revocata da una deliberazione successiva, anche se quella anteriore è state adottata all’unanimità e la seconda con la maggioranza minima prescritta dalla legge. Pertanto, la volontà assembleare, pur espressa all’unanimità, può essere legittimamente revocata con delibera approvata a maggioranza, fermo il rispetto dei quorum di cui all’art. 1136 c.c..

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1136

Conformi

Cass. civ., sez. II, 12.04.1076, n. 1281

Tribunale di Roma Sentenza n. 16108/2009

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 470 del 23.03.2017 – DOTT.SSA L. F. IORI
PROCEDIMENTO CIVILE - Esecuzione forzata di obblighi di fare fungibili - Applicabilità dell’art. 614 bis c.p.c.

Alla luce della novella di cui al D.L. 83/2015, convertito in L. 132/2015, le misure di coercizione indiretta previste dall’art. 614 bis c.p.c. (non più rubricato “Attuazione degli obblighi di fare infungibile e di non fare”) sono pacificamente applicabili in tutte le ipotesi di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di  somme di denaro, ivi compresi gli obblighi di fare fungibili.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 614 bis

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 470 del 23.03.2017 – DOTT.SSA L. F. IORI
CONDOMINIO DI EDIFICI - Cose e servizi comuni di edifici- Lastrico solare di uso esclusivo - Danni da infiltrazioni da acqua all’immobile sottostante - Responsabilità del proprietario od usuario esclusivo - Natura - Concorso del condominio

In tema di condominio di edifici, qualora l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario (o l’usuario esclusivo), quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130 comma 1 n. 4 c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1 n.4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico e per i restanti due terzi a carico del condominio.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1126

Codice Civile, art. 1130

Codice Civile, art. 1135

Codice Civile, art. 2051

Conformi

Cass. civ., sez. Un, 10.05.2016, n. 9449

Cass. civ., sez. III, 25.08.2014, n. 18164

Difformi

Cass. civ., sez. III, 19.06.2013, n. 15300

Cass. civ., sez. II, 15.04.2010 n. 9084

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 376 del 07.03.2017 – Dott.ssa L. F. IORI
CONDOMINIO DI EDIFICI - Tabelle millesimali - Funzione - Incidenza sui diritti reali dei singoli condomini - Esclusione

In tema di condominio, le tabelle millesimali hanno funzione accertativa e valutativa delle quote condominiali, al fine di ripartire le relative spese e stabilire la misura del diritto di partecipazione alla volontà assembleare, ma non incidono sui diritti reali spettanti a ciascun condomino.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1123

Disposizioni Attuative Codice Civile, art. 69

Conformi

Cass. civ., sez. II, 31.03.2017, n. 8520

Cass. civ., sez. Un., 09.08.2010, n. 18477

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 376 del 07.03.2017 – Dott.ssa L. F. IORI
CONDOMINIO DI EDIFICI - Tabelle millesimali - Formazione, revisione e modifica - Unanimità - Necessità - Esclusione

In relazione alla formazione, modificazione e revisione delle tabelle millesimali, non occorre il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, c.c.. Tale principio deve ritenersi tuttora valido, anche alla luce della novella che ha interessato l’art. 69 Disp. att. c.c., posto che la nuova disposizione, come riformata dalla Legge 220/2012, lungi dall’imporre una generale previsione di unanimità per l’approvazione delle tabelle millesimali, si limita testualmente a disciplinare le ipotesi di approvazione di delibere di rettifica o modifica di tabelle già adottate.

Riferimenti normativi

Disposizioni Attuative Codice Civile, art. 69

Codice Civile, art. 1136

Legge 11.12.2012 n. 220, art. 23

Conformi

Cass. civ., sez. II, 13.05.2013, n. 11387

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Tribunale di Como, Sezione I, Ordinanza del 12.06.2017 – Dott. M. MANCINI
PROCESSO CIVILE - Espropriazione forzata in genere - Ipoteca - Sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. posteriore al pignoramento

Nell’ipotesi di sequestro preventivo penale ai sensi dell’art. 321 c.p.p., cui non è applicabile la disciplina prevista dal Titolo IV del D.Lg. n. 159 del 2011 (c.d.” codice antimafia”), fino a quando non sia disposta la confisca del bene, non sussistono valide ragioni per fermare la procedura esecutiva già in corso sullo stesso, che, dunque, potrà liberamente proseguire. In tale fattispecie, pertanto, il pignoramento immobiliare instaurato dal creditore ipotecario prevale sul sequestro preventivo penale trascritto successivamente. Il sequestro preventivo penale, infatti, non costituisce un impedimento giuridico, di per sé soltanto, all’inizio o alla prosecuzione dell’esecuzione forzata, fatta salva in astratto la scarsa appetibilità per il mercato del bene, anche in considerazione dell’impossibilità per il giudice dell’esecuzione in sede civile, in caso di aggiudicazione, di disporre la cancellazione della trascrizione del sequestro preventivo. Peraltro, qualora la confisca sopravvenga prima del trasferimento del bene, l’esecuzione forzata dovrà essere sospesa ai sensi dell’art. 623 c.p.c., dovendo le ragioni del creditore ipotecario essere fatte valere e valutate dal giudice dell’esecuzione penale.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Penale, art. 321

Codice di Procedura Penale, art. 665 e ss.

Codice di Procedura Civile, art. 623

Conformi

Cass. pen., sez. Un., 28.04.1999, n. 9

Tribunale di Sassari, 02.11.2015

Tribunale di Lecco, 01.08.2016

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Tribunale di Como, Sezione I, Ordinanza del 12.06.2017 – Dott. M. MANCINI
MISURE CAUTELARI REALI - Sequestro preventivo penale ex 321 c.p.p. - Oggetto - Tutela del terzo creditore assistito da garanzia reale - Applicazione analogica del Titolo IV del D.Lgs. n. 159/2011 - Esclusione

La disciplina prevista per i sequestri di prevenzione dal Titolo IV del D.Lg. n. 159 del 2011 (c.d.” codice antimafia”), in tema di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali, non si applica ai sequestri preventivi penali disposti ai sensi dell’art. 321 c.p.c., trattandosi di disciplina eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica. Il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale su un bene sottoposto a sequestro penale ex art. 321 c.p.p., pertanto, potrà far valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al giudice dell’esecuzione penale, a seguito della decisione definitiva sulla confisca. Costui, di contro, non è legittimato a una tutela in via anticipata attraverso la promozione o la prosecuzione dell’azione esecutiva civile.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Penale, art. 321

Codice di Procedura Penale, art. 665 e ss.

Decreto Legislativo 06.09.2011 n. 159, art.  52 e ss.

Conformi

Cass. pen., sez. V, 20.01.2016, n. 8935

Cass. pen., sez. II, 12.02.2014, n. 10471

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