L’installazione di una canna fumaria a servizio della proprietà esclusiva di un condomino sul muro comune perimetrale (facciata) dell’edificio condominiale integra una modifica della cosa comune che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese per l’esercizio di un uso più intenso ex art. 1102 C.C., a condizione che non pregiudichi i pari diritti d’uso e di godimento degli altri condomini e non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, non alterandone il decoro architettonico.
L’alterazione di tale decoro si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche dell’edificio, bensì quando la nuova opera – modificandone l’originario aspetto anche soltanto in singoli elementi o punti – si rifletta negativamente sull’insieme dell’aspetto armonico dello stabile.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1102
Codice Civile, art. 1120
Conformi
Per la prima parte della massima
Cass. civ., sez. II, 23.02.2012, n. 2741
Tribunale di Genova, 14.01.2009
Per la seconda parte della massima
Cass. civ., sez. II, 16.05.2000, n. 6341
Tribunale di Catania, 02.05.2017
Tribunale di Bologna, 16.06.2014
L’azione di impugnazione di una delibera condominiale che, pur non respingendo tout court la richiesta del condomino di esercitare il diritto ex art. 1102 C.C. di posizionare sulla facciata comune una canna fumaria a servizio della sua proprietà esclusiva, lo abbia circoscritto, denuncia un vizio di nullità e non di mera annullabilità, e non è pertanto soggetta al rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 1137 C.C..
Riferimenti normativi
Codice Civile, artt. 1137
Codice Civile, art. 1421
Conformi
Cass. civ., sez. II, 06.11.1985, n. 5399
Cass. civ., Sez. Un., 07.03.2005, n. 4806
Tribunale di Prato, 20.06.2015
Tribunale di Milano, 07.10.2014, n. 11707
Tribunale di Trento, 16.05.2013
Nel giudizio per il risarcimento dei danni da circolazione stradale, fermo restando che la compagnia assicuratrcie del danneggiato gestionaria del sinistro non ha titolo per intervenire in proprio, ove il danneggiato medesimo abbia scelto di citare soltanto la compagnia assicuratrice del responsabile civile, è comunque ammissibile un intervento volontario della stessa in virtù di mandato sostanziale e processuale rilasciato dalla compagnia assicuratrice già convenuta.
Riferimenti normativi
Codice delle Assicurazioni Private, art. 141
Codice delle Assicurazioni Private, art. 149
Codice di Procedura Civile, art. 77
Codice di Procedura Civile, art. 105
Conformi
Cass. civ., sez. III, 11.10.2016, n. 20408
Tribunale di Firenze, 31.07.2013
Tribunale di Milano, 28.10.2011
Contra
Tribunale di Bologna, 16.04.2014
Tribunale di Torino, 22.01.2013
In materia di condominio, la delibera non è mai di regola irrevocabile e può perciò essere modificata o revocata da una deliberazione successiva, anche se quella anteriore è state adottata all’unanimità e la seconda con la maggioranza minima prescritta dalla legge. Pertanto, la volontà assembleare, pur espressa all’unanimità, può essere legittimamente revocata con delibera approvata a maggioranza, fermo il rispetto dei quorum di cui all’art. 1136 c.c..
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1136
Conformi
Cass. civ., sez. II, 12.04.1076, n. 1281
Tribunale di Roma Sentenza n. 16108/2009
Alla luce della novella di cui al D.L. 83/2015, convertito in L. 132/2015, le misure di coercizione indiretta previste dall’art. 614 bis c.p.c. (non più rubricato “Attuazione degli obblighi di fare infungibile e di non fare”) sono pacificamente applicabili in tutte le ipotesi di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, ivi compresi gli obblighi di fare fungibili.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 614 bis
In tema di condominio di edifici, qualora l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario (o l’usuario esclusivo), quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130 comma 1 n. 4 c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1 n.4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico e per i restanti due terzi a carico del condominio.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1126
Codice Civile, art. 1130
Codice Civile, art. 1135
Codice Civile, art. 2051
Conformi
Cass. civ., sez. Un, 10.05.2016, n. 9449
Cass. civ., sez. III, 25.08.2014, n. 18164
Difformi
Cass. civ., sez. III, 19.06.2013, n. 15300
Cass. civ., sez. II, 15.04.2010 n. 9084
In tema di condominio, le tabelle millesimali hanno funzione accertativa e valutativa delle quote condominiali, al fine di ripartire le relative spese e stabilire la misura del diritto di partecipazione alla volontà assembleare, ma non incidono sui diritti reali spettanti a ciascun condomino.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1123
Disposizioni Attuative Codice Civile, art. 69
Conformi
Cass. civ., sez. II, 31.03.2017, n. 8520
Cass. civ., sez. Un., 09.08.2010, n. 18477
In relazione alla formazione, modificazione e revisione delle tabelle millesimali, non occorre il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, c.c.. Tale principio deve ritenersi tuttora valido, anche alla luce della novella che ha interessato l’art. 69 Disp. att. c.c., posto che la nuova disposizione, come riformata dalla Legge 220/2012, lungi dall’imporre una generale previsione di unanimità per l’approvazione delle tabelle millesimali, si limita testualmente a disciplinare le ipotesi di approvazione di delibere di rettifica o modifica di tabelle già adottate.
Riferimenti normativi
Disposizioni Attuative Codice Civile, art. 69
Codice Civile, art. 1136
Legge 11.12.2012 n. 220, art. 23
Conformi
Cass. civ., sez. II, 13.05.2013, n. 11387
Nell’ipotesi di sequestro preventivo penale ai sensi dell’art. 321 c.p.p., cui non è applicabile la disciplina prevista dal Titolo IV del D.Lg. n. 159 del 2011 (c.d.” codice antimafia”), fino a quando non sia disposta la confisca del bene, non sussistono valide ragioni per fermare la procedura esecutiva già in corso sullo stesso, che, dunque, potrà liberamente proseguire. In tale fattispecie, pertanto, il pignoramento immobiliare instaurato dal creditore ipotecario prevale sul sequestro preventivo penale trascritto successivamente. Il sequestro preventivo penale, infatti, non costituisce un impedimento giuridico, di per sé soltanto, all’inizio o alla prosecuzione dell’esecuzione forzata, fatta salva in astratto la scarsa appetibilità per il mercato del bene, anche in considerazione dell’impossibilità per il giudice dell’esecuzione in sede civile, in caso di aggiudicazione, di disporre la cancellazione della trascrizione del sequestro preventivo. Peraltro, qualora la confisca sopravvenga prima del trasferimento del bene, l’esecuzione forzata dovrà essere sospesa ai sensi dell’art. 623 c.p.c., dovendo le ragioni del creditore ipotecario essere fatte valere e valutate dal giudice dell’esecuzione penale.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Penale, art. 321
Codice di Procedura Penale, art. 665 e ss.
Codice di Procedura Civile, art. 623
Conformi
Cass. pen., sez. Un., 28.04.1999, n. 9
Tribunale di Sassari, 02.11.2015
Tribunale di Lecco, 01.08.2016
La disciplina prevista per i sequestri di prevenzione dal Titolo IV del D.Lg. n. 159 del 2011 (c.d.” codice antimafia”), in tema di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali, non si applica ai sequestri preventivi penali disposti ai sensi dell’art. 321 c.p.c., trattandosi di disciplina eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica. Il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale su un bene sottoposto a sequestro penale ex art. 321 c.p.p., pertanto, potrà far valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al giudice dell’esecuzione penale, a seguito della decisione definitiva sulla confisca. Costui, di contro, non è legittimato a una tutela in via anticipata attraverso la promozione o la prosecuzione dell’azione esecutiva civile.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Penale, art. 321
Codice di Procedura Penale, art. 665 e ss.
Decreto Legislativo 06.09.2011 n. 159, art. 52 e ss.
Conformi
Cass. pen., sez. V, 20.01.2016, n. 8935
Cass. pen., sez. II, 12.02.2014, n. 10471