In relazione alla formazione, modificazione e revisione delle tabelle millesimali, non occorre il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, c.c.. Tale principio deve ritenersi tuttora valido, anche alla luce della novella che ha interessato l’art. 69 Disp. att. c.c., posto che la nuova disposizione, come riformata dalla Legge 220/2012, lungi dall’imporre una generale previsione di unanimità per l’approvazione delle tabelle millesimali, si limita testualmente a disciplinare le ipotesi di approvazione di delibere di rettifica o modifica di tabelle già adottate.

Riferimenti normativi

Disposizioni Attuative Codice Civile, art. 69

Codice Civile, art. 1136

Legge 11.12.2012 n. 220, art. 23

Conformi

Cass. civ., sez. II, 13.05.2013, n. 11387