Nel giudizio per il risarcimento dei danni da circolazione stradale, fermo restando che la compagnia assicuratrcie del danneggiato gestionaria del sinistro non ha titolo per intervenire in proprio, ove il danneggiato medesimo abbia scelto di citare soltanto la compagnia assicuratrice del responsabile civile, è comunque ammissibile un intervento volontario della stessa in virtù di mandato sostanziale e processuale rilasciato dalla compagnia assicuratrice già convenuta.

Riferimenti normativi

Codice delle Assicurazioni Private, art. 141

Codice delle Assicurazioni Private, art. 149

Codice di Procedura Civile, art. 77

Codice di Procedura Civile, art. 105

Conformi

Cass. civ., sez. III, 11.10.2016, n. 20408

Tribunale di Firenze, 31.07.2013

Tribunale di Milano, 28.10.2011

Contra

Tribunale di Bologna, 16.04.2014

Tribunale di Torino, 22.01.2013