Nel giudizio per il risarcimento dei danni da circolazione stradale, fermo restando che la compagnia assicuratrcie del danneggiato gestionaria del sinistro non ha titolo per intervenire in proprio, ove il danneggiato medesimo abbia scelto di citare soltanto la compagnia assicuratrice del responsabile civile, è comunque ammissibile un intervento volontario della stessa in virtù di mandato sostanziale e processuale rilasciato dalla compagnia assicuratrice già convenuta.
Riferimenti normativi
Codice delle Assicurazioni Private, art. 141
Codice delle Assicurazioni Private, art. 149
Codice di Procedura Civile, art. 77
Codice di Procedura Civile, art. 105
Conformi
Cass. civ., sez. III, 11.10.2016, n. 20408
Tribunale di Firenze, 31.07.2013
Tribunale di Milano, 28.10.2011
Contra
Tribunale di Bologna, 16.04.2014
Tribunale di Torino, 22.01.2013