In tema di condominio di edifici, qualora l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario (o l’usuario esclusivo), quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio, in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130 comma 1 n. 4 c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1 n.4 c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria. Il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico e per i restanti due terzi a carico del condominio.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1126

Codice Civile, art. 1130

Codice Civile, art. 1135

Codice Civile, art. 2051

Conformi

Cass. civ., sez. Un, 10.05.2016, n. 9449

Cass. civ., sez. III, 25.08.2014, n. 18164

Difformi

Cass. civ., sez. III, 19.06.2013, n. 15300

Cass. civ., sez. II, 15.04.2010 n. 9084