Nell’ipotesi di sequestro preventivo penale ai sensi dell’art. 321 c.p.p., cui non è applicabile la disciplina prevista dal Titolo IV del D.Lg. n. 159 del 2011 (c.d.” codice antimafia”), fino a quando non sia disposta la confisca del bene, non sussistono valide ragioni per fermare la procedura esecutiva già in corso sullo stesso, che, dunque, potrà liberamente proseguire. In tale fattispecie, pertanto, il pignoramento immobiliare instaurato dal creditore ipotecario prevale sul sequestro preventivo penale trascritto successivamente. Il sequestro preventivo penale, infatti, non costituisce un impedimento giuridico, di per sé soltanto, all’inizio o alla prosecuzione dell’esecuzione forzata, fatta salva in astratto la scarsa appetibilità per il mercato del bene, anche in considerazione dell’impossibilità per il giudice dell’esecuzione in sede civile, in caso di aggiudicazione, di disporre la cancellazione della trascrizione del sequestro preventivo. Peraltro, qualora la confisca sopravvenga prima del trasferimento del bene, l’esecuzione forzata dovrà essere sospesa ai sensi dell’art. 623 c.p.c., dovendo le ragioni del creditore ipotecario essere fatte valere e valutate dal giudice dell’esecuzione penale.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Penale, art. 321
Codice di Procedura Penale, art. 665 e ss.
Codice di Procedura Civile, art. 623
Conformi
Cass. pen., sez. Un., 28.04.1999, n. 9
Tribunale di Sassari, 02.11.2015
Tribunale di Lecco, 01.08.2016