In sede di verifica dello stato passivo, caratterizzata da celerità e sommarietà, non esiste alcun obbligo di motivazione esaustiva ma, semmai, soltanto di enunciazione sommaria delle ragioni del rigetto. In ogni caso, il vizio non costituisce un autonomo vizio del provvedimento del giudice delegato, in grado di inficiarlo di nullità, in quanto è sempre possibile per il tribunale adito in sede di opposizione sostituire l’eventuale motivazione mancante o insufficiente, atteso che l’oggetto del giudizio di opposizione non è costituito dalla verifica delle ragioni del mancato accoglimento della domanda di inserimento nello stato passivo, bensì dall’accertamento della fondatezza della pretesa fatta valere con la domanda di ammissione, che è esteso a tutti i profili attinenti al rapporto controverso.
Riferimenti normativi
Legge Fallimentare, artt. 93 ss.
Conformi
Cass. Civ., Sez. I, 03.05.2005, n. 9163
Il trasferimento per incompatibilità ambientale è riconducibile alle ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 c.c.. La sua adozione è subordinata a una valutazione discrezionale dei fatti che possono far ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell’impresa, l’ulteriore permanenza del lavoratore in una determinata sede. Si tratta di un provvedimento che non ha carattere disciplinare, per cui non è richiesto il rispetto del procedimento di cui all’art. 7 l. 300/1970. In tale caso, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, dev’essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità che il datore di lavoro ha posto a suo fondamento. Tale controllo non può essere pertanto esteso al merito della scelta organizzativa, né questa deve presentare necessariamente il carattere dell’inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento rappresenti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2103
Legge 300/1970, art. 7
Conformi
Cass. civ., sez. lav., 23.02.2017 n. 4265
Cass. civ., sez. lav., 12.12.2002 n. 17786
La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’articolo 24 comma 5 del D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche l’effetto della cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario ai sensi dell’articolo 2953 codice civile; tale ultima disposizione, infatti, si applica solo nell’ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato; lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’Inps, che dall’1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2953
Codice Civile, art. 2909
Conformi
Cass. civ., sez. Un., 25.10.2016, n. 23397
La nozione giuslavoristica del termine “rissa” non corrisponde a quella penalisitica (caratterizzata dal requisito oggettivo del numero minimo dei partecipanti e dal carattere violento della contesa, tale da costituire pericolo per l’incolumità pubblica), ma assume il significato che le viene dato nella vita comune (e cioè di contesa anche tra due sole persone idonea a procurate, per le modalità dell’azione e per la sua capacità di coinvolgere terzi, una situazione di pericolo non limitata ai soli protagonisti). Per il configurarsi della “rissa”, in ambito giuslavoristico, pertanto, è richiesta semplicemente l’idoneità del fatto a provocare una qualche alterazione della regolarità e del pacifico e ordinato svolgimento della vita collettiva all’interno dell’ambiente di lavoro.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2106
Conformi
Cass. Civ., sez. lav., 12.02.2016, n. 2830
Il nuovo testo dell’art 2103 c.1 c.c. consente di adibire il lavoratore a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, anche prescindendo dal patrimonio professionale acquisito dal lavoratore medesimo. Resta, di contro, fermo il divieto di adibire il lavoratore a mansioni non consentite, che comprende anche la sottrazione di compiti qualitativamente rilevanti o, peggio ancora, la totale privazione di ogni attività. Pertanto, anche nella nuova formulazione dell’art. 2103 c.c., rimane valido il principio secondo il quale il lavoratore ha diritto a non essere allontanato da ogni mansione, cioè il diritto all’esecuzione della prestazione lavorativa, cui corrisponde il relativo obbligo del datore di lavoro. La violazione di tale diritto del lavoratore è fonte di responsabilità risarcitoria del datore di lavoro.
L’ordine ingiustificato di svolgere mansioni inferiori o peggio ancora, quello di forzata inattività, senza assegnazione al lavoratore di compiti corrispondenti al suo inquadramento professionale, quindi, si colloca fuori dal rapporto contrattuale e legittima il rifiuto del quest’ultimo di dare adempimento al contratto di lavoro medesimo.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2103
Conformi
Cass. civ., sez. lav., 06.03.2006, n. 4766
Cass. civ., sez. lav., 18.05.2012, n. 7963
La surrogazione ex art. 1916 c.c. determina, secondo la giurisprudenza unanime, la successione a titolo particolare dell’assicuratore (nella specie, I.N.A.I.L.) nel diritto dell’assicurato al risarcimento verso il terzo responsabile (soggetto esterno al rischio protetto dall’assicurazione obbligatoria): la relativa domanda può essere accolta solo entro i limiti della somma liquidata a titolo risarcitorio, previo accertamento dell’esistenza e dell’entità dei danni secondo le norme del codice civile.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1916
Codice Assicurazioni Private, art. 142
Conformi
Cass. civ., sez. Un., 29.04.2015, n. 8620
Cass. civ., sez. III, 18.09.2015, n. 18304
Cass. civ., sez. III, 23.02.2009, n. 4347
Cass. civ., sez. III, 10.01.2008, n. 255
Tribunale di Lucca, 07.04.2017
Tribunale di Perugia, 19.01.2016
L’esposizione volontaria ad un rischio che si inserisca nella serie causale che ha determinato il sinistro è idonea a fondare una corresponsabilità del danneggiato deceduto ed a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante ed il quantum risarcibile nei confronti dei congiunti del primo che agiscano nei confronti del secondo iure proprio (Nella fattispecie il danneggiato aveva violato prescrizioni normative ed aveva effettuato, su incarico del proprietario ritenuto corresponsabile, interventi di potenziamento al motore di un’imbarcazione che ne avevano reso l’uso illegale e pericoloso, come riconosciuto dal C.T.U.).
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2056
Codice Civile, art. 1227
Conformi
Per la prima parte della massima
Cass. civ., sez. III, 26.05.2014, n. 11698
Cass. civ., sez. III, 19.01.2017, n. 1295
Tribunale di Rimini, 02.02.2017
Per la seconda parte della massima
Cass. civ., sez. VI, 26.04.2017, n. 10220
Cass. civ., sez. III, 17.02.2017, n. 4208
Cass. civ., sez. III, 23.10.2014, n. 22514
Cass. civ., sez. III, 04.11.2014, n. 23426
Tribunale Bari, 03.02.2017
Tribunale Firenze, 09.09.2016
Il principio dell’estensione automatica della domanda dell’attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia stata effettuata per ottenere la liberazione del convenuto dalla pretesa attorea, per cui il terzo viene identificato come unico soggetto obbligato nei confronti dell’attore, in alternativa al convenuto ed in relazione ad un unico rapporto controverso, e non quando il chiamante abbia fatto valere nei confronti del terzo chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore a fondamento della sua domanda, come in caso di chiamata in garanzia, propria o impropria. In quest’ultimo caso l’attore deve espressamente estendere la domanda al terzo chiamato entro il termine della prima udienza di trattazione a pena di inammissibilità rilevabile d’ufficio, trattandosi di domanda nuova consequenziale alle domande ed eccezioni del convenuto.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 183
Conformi
Cass. civ., sez. III, 28.07.2014, n. 17047
Cass. civ., sez. II, 28.11.2013, n. 26638
Cass. civ., sez. III, 01.06.2006, n. 13131
Tribunale di Grosseto, 08.10.2016
Tribunale di Reggio Emilia, 24.06.2016
La notificazione del ricorso per accertamento tecnico preventivo e del pedissequo decreto giudiziale determina, trattandosi di atto con il quale si inizia un giudizio conservativo, ai sensi dell’art. 2943 c.c. l’interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, che coincide con il deposito della relazione del consulente nominato (Nella fattispecie l’acquirente di un immobile aveva promosso azione di garanzia per vizi e gravi difetti nei confronti dell’impresa venditrice che ne aveva curato la ristrutturazione).
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2943
Codice di Procedura Civile, art. 696
Conformi
Cass. civ, sez. II, 19.02.2016, n. 3357
Cass. civ., sez. II, 26.08.2014, n. 18280
Cass. civ., sez. II, 20.04.2011, n. 9066
Corte d’Appello L’Aquila, 11.01.2017
Tribunale di Vicenza, 04.05.2016
Tribunale di Firenze, 30.03.2016
Tribunale di Milano, 26.02.2016
Tribunale di Pisa, 06.07.2015
La vittima di un sinistro stradale che ha riportato danni è incapace ex art. 246 cod. proc. civ. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, in quanto deve ritenersi portatore di un interesse giuridico alla partecipazione al giudizio, da valutare ex ante, indipendentemente dal fatto che abbia deciso di rinunciare al risarcimento dei danni subiti ovvero che la relativa azione sia prescritta.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 246
Conformi
Cass. civ., sez. III, 18.04.2016, n. 7623
Cass. civ., sez. III, 29.09.2015, n. 19258
Cass. civ., sez. III, 14.02.2013, n. 3642
Cass. civ., sez. III, 28.09.2012, n. 16541
Giudice di pace di Milano, 21.03.2017
Tribunale Torino, 14.06.2014
Tribunale di Bari Modugno, 07.04.2016
nello stesso senso, Trib. Genova, 16.03.2015 e Tribunale di Taranto, 13.11.2014, specificano essere irrilevante che il testimone dichiari di avere già ottenuto il risarcimento del danno subito.