La disciplina prevista per i sequestri di prevenzione dal Titolo IV del D.Lg. n. 159 del 2011 (c.d.” codice antimafia”), in tema di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali, non si applica ai sequestri preventivi penali disposti ai sensi dell’art. 321 c.p.c., trattandosi di disciplina eccezionale, non suscettibile di applicazione analogica. Il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale su un bene sottoposto a sequestro penale ex art. 321 c.p.p., pertanto, potrà far valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al giudice dell’esecuzione penale, a seguito della decisione definitiva sulla confisca. Costui, di contro, non è legittimato a una tutela in via anticipata attraverso la promozione o la prosecuzione dell’azione esecutiva civile.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Penale, art. 321

Codice di Procedura Penale, art. 665 e ss.

Decreto Legislativo 06.09.2011 n. 159, art.  52 e ss.

Conformi

Cass. pen., sez. V, 20.01.2016, n. 8935

Cass. pen., sez. II, 12.02.2014, n. 10471