Massimario
Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 91 del 17.01.2017 – Dott.ssa LUCIA FRANCESCA IORI
FALLIMENTO - Compensazione

In materia fallimentare, il credito verso il fallito non può essere compensato con il debito di restituzione a seguito di esperimento di azione revocatoria, atteso che quest’ultimo è un debito verso la massa e non verso il fallito e, pertanto, manca, perché possa operare la compensazione, il requisito della reciprocità delle obbligazioni, non correndo i rapporti di debito e credito tra i medesimi soggetti.

Riferimenti normativi

Legge Fallimentare, art. 56

Legga Fallimentare, art. 67

Conformi

Cass. civ., sez. I, 14.10.1998,  n. 10140

Tribunale di Mantova, 2.07.2003

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 91 del 17.01.2017 – Dott.ssa LUCIA FRANCESCA IORI
FALLIMENTO - Azione revocatoria fallimentare - Esenzione per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso - Consulenza legale in favore dell’impresa - Esclusione dall’esenzione

L’attività di consulenza legale svolta in favore dell’impresa, anche se avente ad oggetto la ristrutturazione aziendale, non può intendersi come prestazione di natura primaria, assolutamente necessaria per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale. I relativi pagamenti, pertanto, non possono giovarsi dell’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, Legge Fallimentare.

Riferimenti normativi

Legge Fallimentare, art. 67

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Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 28 del 9.01.2017 – Dott.ssa NICOLETTA SOMMAZZI
RESPONSABILITA’ MEDICA - Rapporto tra casa di cura privata (o ente ospedaliero) e paziente - Natura - Contratto atipico - Responsabilità solidale della casa di cura (o dell'ente) con il chirurgo autore dell'intervento - Configurabilità - Natura contrattuale - Sussistenza - Condizioni - Limiti

Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui discendono a carico della casa di cura (o dell’ente), accanto a quelli di tipo alberghiero, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell’ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato con esso, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e l’organizzazione aziendale della casa di cura, non rilevando, di contro, che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.

Riferimento normativi

Codice Civile, art. 1218

Codice Civile, art. 1228

Conformi

Cass. civ., sez. III, 22.09.2015,  n. 18610

Cass. civ., sez. III, 14.06.2007, n. 13953

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 267 del 23.02.2017 – Dott.ssa DONATELLA MONTANARI
ESECUZIONE SPECIFICA DELL’OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - Determinazione dell’oggetto del contratto - Possibilità di ricorrere ad atti o fatti storici esterni al negozio - Limiti

La possibilità che l’oggetto del contratto preliminare sia determinato mediante il riferimento ad atti o fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, trova un limite nel caso in cui la identificazione del bene da trasferire non avvenga in via negoziale (in sede di conclusione del contratto definitivo), bensì afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene da trasferire; in tal caso, quindi, si richiede che la esatta identificazione dell’immobile, con indicazione dei confini e dati catastali, risulti dal preliminare.

 

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2932

Codice Civile, art. 1346

 

Conformi

Cass. Civ., sez. II, 07.08.2002,  n. 11874

 

 

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Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 246 del 16.02.2017 – Dott.ssa NICOLETTA SOMMAZZI
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - Clausola claims made - Validità - Condizioni

Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati, c.d. clausola “claims made” mista o impura, non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero – ove applicabile la disciplina del d.lgs. n. 2006 del 2005 – per il fatto di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali (nella specie il Tribunale non ha ravvisato circostanze che inducessero ad escludere la meritevolezza della clausola in contestazione, tenuto anche conto dell’estensione della garanzia ai fatti accaduti nei due anni precedenti la stipulazione del contratto assicurativo, ed ha ritenuto non applicabile il codice del consumo avendo il medico convenuto stipulato la polizza in relazione alla propria attività professionale).

 

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1882

Codice Civile, art. 1341

Decreto Legislativo 06.09.2005, n. 206

 

Conformi

Cass. Civ., Sez. Unite, 06.05.2061, n. 9140

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Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 173 del 02.02.2017 – Dott.ssa NICOLETTA SOMMAZZI
CONTO CORRENTE - Anatocismo - Modalità di rideterminazione del saldo - Onere di produzione degli estratti conto a carico del cliente - Condizioni

Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate rivelandosi, invece, a tal fine inutilizzabili criteri presuntivi od approssimativi. L’onere probatorio dell’intero andamento del conto grava sul correntista, non potendo ritenersi in virtù del principio di prossimità o vicinanza della prova che debba essere la banca a fornire la documentazione che il cliente non ha avuto cura di conservare o forse la banca non ha avuto la diligenza di consegnare, nel qual caso la rimostranza del correntista deve essere oggetto di un’apposita e tempestiva istanza alla banca, mentre nel caso di smarrimento della documentazione è ravvisabile una negligenza nella conservazione della stessa, che non legittima il ricorso all’eccezionale rimedio probatorio di cui all’art. 210 c.p.c. il cui utilizzo non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio a carico della parte istante.

 

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1283

Codice di Procedura Civile, art. 210

 

Conformi

Cass. Civ., sez.I, 13.10.2016, n. 20693

Cass. Civ., sez. VI, 04.04.2016, n. 6511

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 80 del 17.01.2017 – Dott.ssa LUCIA FRANCESCA IORI
FALLIMENTO - Inefficacia dei prelevamenti successivi alla sentenza di fallimento - Opponibilità ai terzi - Presupposti

In base al dettato letterale contenuto negli artt. 16 comma 3, 42 e 44 L.F., dalla data della sentenza di fallimento, il fallito viene privato della disponibilità dei suoi beni e gli atti da lui compiuti sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al fallimento (artt. 42 e 44 L.F.), poiché la sentenza che dichiara il fallimento produce i suoi effetti quando la stessa viene depositata in cancelleria, ma tali effetti sono, tuttavia, opponibili ai terzi quando la sentenza viene iscritta nel registro delle imprese (art. 16 comma 3 L.F.). Nel caso in cui il fallimento attore invochi che il terzo sia venuto altrimenti a conoscenza della dichiarazione di fallimento e l’applicazione dell’art. 2913 c.c., incombe su di lui dimostrare l’effettiva conoscenza della dichiarazione di fallimento in capo al terzo.

 

Riferimenti normativi

Legge Fallimentare, art. 16

Legge Fallimentare, art. 17

Legge Fallimentare, art. 42

Legge Fallimentare, art. 44

Codice Civile, art. 2913

 

Conformi

Tribunale di Milano, Sentenza n. 5209 del 2012

Tribunale di Milano, Decreto n. 1030 del 2014

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 29 del 09.01.2017 – Dott. ALESSANDRO PETRONZI
CONTRATTO DI MUTUO - Criterio di verifica dei tassi usurai - Interessi di mora - Computo degli interessi compensativi

L’assunto metodologico per cui la verifica della usurarietà del tasso di mora va effettuata solo avuto riguardo alla quota capitale, non risulta conforme al dettato normativo, tenuto conto che l’art. 3 della Delibera del CICR 9 febbraio 2000, che ha superato il vaglio costituzionale, consente l’applicazione della mora all’intera rata scaduta e dunque anche sulla rata o parte di rata che comprende gli interessi corrispettivi, alla duplice condizione che il contratto sia stipulato successivamente alla delibera CICR e che vi sia una previsione negoziale in tal senso. Il tasso di mora deve, dunque, essere calcolato sull’intera rata scaduta e non pagata comprensiva della quota interessi corrispettivi.

 

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1813

Delibera CICR 9.02.2000

 

Conformi

Tribunale di Monza, 27.03.2015

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Trib. Como – Sez. Lavoro (dott.ssa Cao) – sentenza n. 4/2017
Previdenza ed assistenza (assicurazioni e pensioni sociali) - Controversie in materia di assistenza e previdenza - Domanda in via amministrativa - Decadenza dall'azione giudiziaria - Erronea indicazione dei termini di proposizione del ricorso giurisdizionale - Incidenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie

L’erronea indicazione da parte dell’INPS del termine per proporre ricorso in sede giurisdizionale, contenuta nel provvedimento di rigetto della domanda amministrativa, non è idonea ad incidere sul decorso dei termini di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, di cui all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, trattandosi di termini stabiliti da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti. (In applicazione dell’anzidetto principio, il Tribunale di Como ha dichiarato la decadenza della domanda giudiziale per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, proposta dopo sei mesi dal rigetto amministrativo, anche se la parte aveva formato il proprio convincimento sulla base dell’erronea indicazione nel provvedimento dell’INPS di un termine triennale per adire l’autorità giudiziaria).

riferimenti normativi
L. 14 novembre 1992 n. 438
D.L. 19 settembre 1992 n. 384, Art. 4
D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, Art. 47

conformi
Cass. Civ. sez. L. 09/09/2011 n. 18528
Cass. Civ. sez. L. 19/03/2014 n. 6331
Cass. Civ. sez. L. 20/05/2015 n. 10376
Cass. Civ. sez. L. 29 febbraio 2016 n. 3990

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Tribunale di Como, Decreto del 24.01.2017 – Dott. Petronzi /2
FALLIMENTO - Prededucibilità del credito derivante da imposte sull’immobile (IMU e TASI)

Il credito derivante dalle imposte sull’immobile (IMU e TASI) maturate nel corso della procedura concorsuale deve ritenersi prededucibile ex lege, in forza dell’espresso disposto dell’art. 10 comma 6 del D.Lgs. 504/1992, così come riformato nel 2006, per quanto riguarda l’IMU, e della sua applicabilità in via analogica ai tributi che ne condividono il presupposto impositivo, per quanto riguarda la TASI.

Riferimenti normativi
Legge Fallimentare, art. 111
Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, art. 10

Conformi
Cass. civ., sez. I, 28.02.2013, n. 5015

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