La ricorrente titolare di pensione sociale e di indennità di accompagnamento, chiedeva l’indennità prevista per i ciechi parziali, domanda che veniva accolta retroattivamente. A seguito dell’accoglimento risultava un credito a favore della ricorrente, ma risultava indebitamente percepita la pensione sociale perché a seguito del cumulo tra pensione sociale e pensione per ciechi, erano stati superati i limiti di reddito stabiliti dalla legge. Il credito ammontava a euro 9.081,08 e il debito a euro 10.333,03. L’errore dell’istituto previdenziale è stato nel non avere operato contestualmente la compensazione tra quanto dovuto alla ricorrente e quanto dalla stessa percepito in più per lo stesso periodo.
La causa deve essere decisa facendo riferimento all’articolo 52 della legge 9 marzo 1978 n. 173, nell’interpretazione di cui all’articolo 13 legge 30 dicembre 1991 n. 412 : “la sanatoria prevista opera in relazione ad un formale definitivo provvedimento che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore salvo che la percezione sia dovuta a dolo dell’interessato”, dolo nel caso di specie non eccepito dall’ente previdenziale. Al momento della presentazione della domanda di pensione per ciechi civili la ricorrente nulla poteva sapere circa l’accoglimento della domanda della pensione per ciechi. L’Inps ha errato nel non valutare contestualmente che la retrodatazione della pensione per ciechi, avrebbe comportato, per lo stesso periodo, anche la diminuzione della pensione sociale. Non essendoci dolo né omissioni o errate dichiarazioni, non può avere luogo ai sensi dell’articolo 52 sopra citato la ripetizione dell’indebito.
Riferimenti normativi
Legge 9.03.1989, art. 52
Legge 31.12.1991, art. 13
Conformi
Cass. civ., sez. lavoro, 29.04.2016, n. 8564
In materia di invalidità civile il termine semestrale di decadenza va necessariamente identificato con la comunicazione della decisione negativa adottata a seguito della domanda di riconoscimento delle provvidenze in materia di invalidità civile. L’articolo 42 decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 non consente di ritenere che la decadenza ivi prevista si applichi unicamente alla domanda amministrativa che sia rigettata per decadenza dei requisiti sanitari, ma impone di ritenere che il termine semestrale si riferisca ad ogni ipotesi nella quale è stata rigettata la domanda di invalidità sia per carenza dei requisiti sanitari che di quelli amministrativi. I termini errati comunicati dall’Inps nella decisione di rigetto, non consentono di superare il principio in base al quale le decadenze relative ai rapporti previdenziali e assistenziali integrano una materia sottratta alla disponibilità delle parti ex articolo 2969 c.c., non derogabile dall’assistito. Gli atti dell’istituto possono semmai legittimare azioni risarcitorie, sempre che tali atti concretizzino condotte lesive dei canoni di correttezza e buona fede.
Riferimenti normativi
Decreto Legge 30.09.2003 n. 269, art. 42
Codice Civile, art. 2969
Conformi
Cass. civ., sez. lavoro, 09.12.2016, n. 25268
Cass. civ., Sez. Unite, 29.05.2009, n. 12718
Nelle cause in cui si chiede la rivalutazione contributiva per c.d benefici amianto, la decadenza ex articolo 47 DPR 639 del 1970 prevista in tre anni non decorre dalla domanda all’Inail, ma da quella di pensione presentata all’Inps,. L’Inail non è litisconsorte necessario. Deve altresì riconoscersi l’interesse ad agire in capo al lavoratore, in quanto la giurisprudenza ritiene ammissibile la domanda di accertamento dell’effettiva consistenza della posizione contributiva in relazione alla rivalutazione dei contributi accreditati nei periodi lavorativi di esposizione all’amianto. Il consulente tecnico d’ufficio può avvalersi anche dell’indagine condotta da altro consulente tecnico in un altro giudizio. Le prove testimoniali e la consulenza tecnica d’ufficio sono sufficienti a ritenere provata una notevole e continuativa ultradecennale esposizione all’amianto.
L’agevolazione contributiva prevista dall’articolo 13 comma 8 della legge 257 del 1992, che prevede la moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 del periodo lavorativo di esposizione ultradecennale all’amianto essendo sia per la sua maturazione, sia per sua determinazione, più favorevole di quella introdotta dall’articolo 47 comma 1 decreto legge 269/03, spetta a coloro che alla data del 2 marzo 2003 abbiano maturato i requisiti contributivi ed anagrafici, tenendo conto anche dell’incremento previsto dall’articolo 13 legge 257/92, richiesti per ottenere la pensione.
Riferimenti normativi
Legge 13.04.1992 n. 257, art. 13
Decreto Legge 30.09.2003 n. 269, art. 47
Conformi
Cass. civ., sez. lavoro, 29.10.2003, n. 16256
Cass. civ., sez. VI, 08.09.2015, n. 17798
La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto, situazione che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo, sia iniquo ed esorbiti dall’oggetto di quest’ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall’ordinamento. (Nel caso di specie il datore di lavoro ha prospettato al lavoratore, vista la situazione che si era venuta a creare in azienda a seguito delle indagini in corso che lo avevano visto dapprima indagato e poi imputato, per un delitto avvenuto nell’espletamento delle sue mansioni lavorative, un possibile mutamento di mansioni alternativo all’inizio del procedimento disciplinare per i medesimi fatti, circostanza ordinaria per non dire doverosa in casi siffatti. Non veniva minacciato alcun male ingiusto al lavoratore. La proposta mirava invece a salvaguardare il suo posto di lavoro essendo evidentemente del tutto incerto l’esito dell’eventuale procedimento disciplinare).
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1438
Conformi
Cass. civ., sez. I, 09.10.2015, n. 20305
In materia di reiterazione dei contratti a tempo determinato per i docenti precari è necessario distinguere tra supplenze annuali, c.d. su organico di diritto, e supplenze temporanee, c.d. su organico di fatto. E’ illegittima solo la reiterazione, oltre 36 mesi, dei contratti a termine su organico di diritto, mentre deve ritenersi consentita la ripetizione, anche oltre tale limite, dei contratti a termine sui posti vacanti su organico di fatto, con durata limitata al solo periodo di svolgimento dell’attività didattica, a meno che il docente non dimostri che il rinnovo oltre i 36 mesi risponda ad esigenze di carattere non provvisorio, ma durevole e permanente.
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297, art. 4
Decreto Legislativo 06.09.2001 n. 368, art. 36
Legge 03.05.1999 n. 124, art. 4
Conformi
Cass. civ., Sez. Unite, 15.03.2016, n. 5072
In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno una conoscenza indiretta del fatto controverso occorre distinguere i testimoni de relato actoris dai testimoni de relato: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio e la loro deposizione non ha alcuna rilevanza; i secondi depongono su circostanze che hanno appreso da soggetti estranei al giudizio e le loro dichiarazioni possono essere poste alla base del convincimento del Giudice.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2721
Codice di Procedura Civile, art. 116
Conformi
Cass. civ., sez. VI, 17.02.2016, n. 3137
Cass. civ., sez. I, 15.01.2015, n. 569
Cass. civ., sez. I, 3.04.2007, n. 8358
Il credito derivante dalle imposte sull’immobile (IMU e TASI) maturate nel corso della procedura concorsuale deve ritenersi prededucibile ex lege, in forza dell’espresso disposto dell’art. 10 comma 6 del D.Lgs. 504/1992, così come riformato nel 2006, per quanto riguarda l’IMU, e della sua applicabilità in via analogica ai tributi che ne condividono il presupposto impositivo, per quanto riguarda la TASI.
Riferimenti normativi
Legge Fallimentare, art. 111
Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, art. 10
Conformi
Tribunale di Como, 24.01.2017
Cass. civ., sez. I, 28.02.2013, n. 2015
La previsione di cui all’art. 111 ter comma 2 L. Fall. non pone una regola di carattere meramente contabile, ma detta un criterio di regolamentazione degli eventuali conflitti tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione: detto conflitto deve essere risolto facendo gravare sul ricavato dei beni oggetto di garanzia sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, evidenziate nel conto speciale, sia un’aliquota di spese generali in quanto sostenute nell’interesse dei creditori.
Riferimenti normativi
Legge Fallimentare, art. 111 bis
Legge Fallimentare, art. 111 ter
Conformi
Tribunale di Como, 24.01.2017
Tribunale di Milano, 21.05.2015
In caso di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento, è configurabile la cd. compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1241
Codice Civile, art. 1242
Conformi
Cass. civ., sez. III, 13.08.2015, n. 16800
Cass. civ., sez. lav., 29.08.2012, n. 14688
In seguito alla riassunzione del processo interrotto, il mancato rinnovo dell’atto di costituzione della parte già costituita, pur comportandone la contumacia, non implica alcun abbandono delle domande già proposte.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 290
Codice di Procedura Civile, art. 291
Codice di Procedura Civile, art. 303
Conformi
Cass. civ., sez. III, 16.12.2014, n. 27372
Cass. civ., sez. III, 30.09.2008, n. 24331