Alla luce della novella di cui al D.L. 83/2015, convertito in L. 132/2015, le misure di coercizione indiretta previste dall’art. 614 bis c.p.c. (non più rubricato “Attuazione degli obblighi di fare infungibile e di non fare”) sono pacificamente applicabili in tutte le ipotesi di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di  somme di denaro, ivi compresi gli obblighi di fare fungibili.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 614 bis