Qualora la clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto preveda che la disciplina del collegio arbitrale (e quindi anche le modalità di designazione degli arbitri) debba avvenire in base al regolamento di un organismo specificamente indicato nel contratto, ma rivelatosi inesistente, l’impossibilità di procedere alla nomina degli arbitri secondo quanto concordato non comporta la nullità della clausola, bensì l’applicazione analogica del meccanismo suppletivo di designazione degli arbitri di cui al combinato disposto degli art. 809 e 810 c.p.c., che consente di salvaguardare la esplicita ed inequivoca volontà espressa dalle parti di rinunciare alla giurisdizione statuale.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 809
Codice di Procedura Civile, art. 810
Conformi
Corte d’Appello di Lecce, 06.07.2015
Tribunale di Bari, 15.06.2006
Nel caso in cui sia promossa azione extracontrattuale di risarcimento danni, l’art. 5.3 del Regolamento CE 44/01 (previsione rimasta invariata all’art. 7.2 del nuovo Regolamento n. 1215/12, in vigore dal 10.01.2015) consente che un soggetto domiciliato in uno Stato membro sia convenuto avanti all’Autorità Giurisdizionale di altro Stato membro in cui “l’evento dannoso è avvenuto, o può avvenire”: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ripetutamente statuito che l’espressione utilizzata dal legislatore comunitario per determinare la competenza giurisdizionale si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno, sia al luogo in cui il danno si è verificato, e che il convenuto può, a scelta dell’attore, essere indifferentemente citato avanti al Giudice di uno dei due luoghi.
Qualora l’evento dannoso denunciato dall’attore sia riconducibile ad atti di concorrenza sleale, luogo di commissione dell’illecito non è quello in cui il danneggiato ha sede, ma quello in cui si sono manifestati sia gli atti vietati dall’art. 2598 c.c. sia gli effetti sul mercato dell’attività concorrenziale vietata: la competenza giurisdizionale va determinata sulla base delle specifiche caratteristiche dell’attività in questione e non può essere riferita a qualsiasi settore di esplicazione dell’attività del soggetto, dovendo individuarsi l’ambito economico di produzione delle conseguenze dei comportamenti che si assumono lesivi della concorrenza (Fattispecie in cui l’attrice aveva contestato atti di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e la società straniera convenuta aveva eccepito che poiché l’iniziale evento dannoso – consistito nella realizzazione dei prodotti – si era verificato in uno Stato estero, a quest’ultimo competesse la giurisdizione sulla domanda di risarcimento: il Tribunale ha rigettato l’eccezione e riconosciuto la giurisdizione italiana in quanto era nel mercato italiano che la convenuta aveva alterato la concorrenza fra le imprese).
Riferimenti normativi
Regolamento CE n. 44/2001, art. 5.3
Conformi
Corte di Giustizia Unione Europea, sez. I, 21.04.2016, n. 572/14
Corte di Giustizia Unione Europea, sez. V, 18.07.2013 nella causa C-147/12
Corte di Giustizia Unione Europea, sez. V, 25.10.2011 nella causa C-133/11
Cass. civ., sez. un., 19.01.2017, n. 1311
Cass. civ., sez. un., 10.09.2013, n. 20700
Cass. civ., sez. un., 10.06.2013, n. 14508
Tribunale di Milano, sez. spec. in materia di imprese, 14.09.2017
Corte d’Appello di Roma, sez. spec. in materia di imprese, 29.04.2017
Corte d’Appello de L’Aquila, 03.03.2011
Per la seconda parte della massima:
Cass. civ., sez. VI, 27.10.16, n. 21776
Cass. civ., sez. I, 13.07.2004, n. 12974
Tribunale di Bologna, sez. spec. in materia di imprese, 20.06.2016
Tribunale di Milano, 19.02.2008
Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del vigente Testo Unico Bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo, purché entro i confini della fase istruttoria del processo.
Riferimenti normativi
Testo Unico Bancario, art. 119
Conformi
Cass. civ., sez. I, 11.05.2017, n. 11554
Contra
Cass. civ., sez. lav., 24.01.2014, n. 1484
Cass. civ., sez. lav., 25.10.2013, n. 24188
Tribunale di Como, 22.06.2015
Tribunale di Nocera Inferiore, 29.01.2013
Tribunale di Pescara, 04.10.2007
Ove i congiunti superstiti sviluppino, in conseguenza del decesso del proprio famigliare, una vera e propria malattia psichica, agli stessi, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del rapporto parentale (c.d. “danno per la morte del congiunto”), deve essere riconosciuto il risarcimento del danno biologico di natura psichica conseguente all’evento luttuoso (c.d, “danno da lutto patologico”).
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2059
Conformi
Cass. civ., sez. III, 25.01.2002, n. 881
Cass. civ., sez. III, 25.02.2000, n. 2134
Tribunale di Bologna, 04.01.2017
Tribunale di Ravenna, 23.04.2016
Tribunale di Reggio Emilia, 02.02.2014
Tribunale di Rovereto 10.02.2014
La controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del comune, di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell’adempimento di obblighi ed oneri assunti dal privato, in relazione ad un rapporto di concessione di beni pubblici, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, posto che, in detta ipotesi, la Pubblica Amministrazione agisce nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri.
Riferimenti normativi
Costituzione della Repubblica, art. 103
Codice Civile, art. 1936
Conformi
Cass. civ., sez. un., 28.04.2017, n. 10560
Cass. civ., sez. un., 08.09.2015, n. 17741
In tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili e cioè ai fini dell’azione di regresso. Pertanto, ove i corresponsabili non abbiano svolto reciprocamente tra loro azione di regresso ai sensi dell’art. 1298 c.c., il giudice non è tenuto a quantificare internamente la misura della responsabilità ascrivibile a ciascuno di essi.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1298
Codice Civile, art. 2055
Codice di Procedura Civile, art. 99
Conformi
Cass. civ., sez. III, 06.04.2006, n. 8105
Cass. civ., sez. III, 24.06.2002, n. 9167
La quota pignorabile delle retribuzioni e delle pensioni, ove si sia in presenza di dipendenti privati e non pubblici, deve essere determinata sull’intera retribuzione, al lordo delle cessioni volontarie, al fine di evitare che, attraverso tali cessioni, il debitore possa vanificare le avverse pretese creditorie.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 545
Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1243
Conformi
Cass. Civ., Sez. Un., 15.11.2016, n. 23225
Lo strumento di cui all’art. 182 c.p.c., pur dettato con riguardo al processo ordinario di cognizione, è espressione di una regola conservativa generale agganciata al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che lo rende certamente suscettibile di applicazione anche nel processo esecutivo. Pertanto, ove si rilevasse il difetto della procura alle liti apposta all’atto di precetto e all’atto di pignoramento, occorrerebbe dare alla parte la possibilità di sanare tali difetti entro un termine perentorio all’uopo assegnato e qualora la sanatoria avvenisse, l’esecuzione potrebbe proseguire senza incorrere in alcuna invalidità.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile, art. 182
Il credito del compenso del liquidatore di società non è assistito dal privilegio generale di cui all’art. 2751 bis, n. 2 cod. civ., atteso che il liquidatore non fornisce una prestazione d’opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d’opera ex art. 2222 c.c..
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2751 bis
Codice Civile, art. 2222
Conformi
Cass. Civ., Sez. I, 27.02.2014, n. 4769