Massimario
Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 1172 del 25.07.2017 – Dott.ssa S. GRAVAGNOLA
COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - Clausola compromissoria - Impossibilità di procedere alla nomina degli arbitri - Tutela dell’autonomia privata - Validità clausola - Intervento suppletivo ex artt. 809 ed 810 c.p.c. - Applicazione analogica

Qualora la clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto preveda che la disciplina del collegio arbitrale (e quindi anche le modalità di designazione degli arbitri) debba avvenire in base al regolamento di un organismo specificamente indicato nel contratto, ma rivelatosi inesistente, l’impossibilità di procedere alla nomina degli arbitri secondo quanto concordato non comporta la nullità della clausola, bensì l’applicazione analogica del meccanismo suppletivo di designazione degli arbitri di cui al combinato disposto degli art. 809 e 810 c.p.c., che consente di salvaguardare la esplicita ed inequivoca volontà espressa dalle parti di rinunciare alla giurisdizione statuale.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 809

Codice di Procedura Civile, art. 810

Conformi

Corte d’Appello di Lecce, 06.07.2015

Tribunale di Bari, 15.06.2006

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Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 1267 del 29.08.2017 – Dott.ssa C. D’OSUALDO
GIURISDIZIONE CIVILE - Giurisdizione sullo straniero - Responsabilità extracontrattuale - Locus commissi delicti - Atti di concorrenza sleale - Sede dell’impresa del danneggiato - Irrilevanza - Ambito economico di produzione delle conseguenze dei comportamenti denunciati - Rilevanza

Nel caso in cui sia promossa azione extracontrattuale di risarcimento danni, l’art. 5.3 del Regolamento CE 44/01 (previsione rimasta invariata all’art. 7.2 del nuovo Regolamento n. 1215/12, in vigore dal 10.01.2015) consente che un soggetto domiciliato in uno Stato membro sia convenuto avanti all’Autorità Giurisdizionale di altro Stato membro in cui “l’evento dannoso è avvenuto, o può avvenire”: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ripetutamente statuito che l’espressione utilizzata dal legislatore comunitario per determinare la competenza giurisdizionale si riferisce sia al luogo del fatto generatore del danno, sia al luogo in cui il danno si è verificato, e che il convenuto può, a scelta dell’attore, essere indifferentemente citato avanti al Giudice di uno dei due luoghi.

Qualora l’evento dannoso denunciato dall’attore sia riconducibile ad atti di concorrenza sleale, luogo di commissione dell’illecito non è quello in cui il danneggiato ha sede, ma quello in cui si sono manifestati sia gli atti vietati dall’art. 2598 c.c. sia gli effetti sul mercato dell’attività concorrenziale vietata: la competenza giurisdizionale va determinata sulla base delle specifiche caratteristiche dell’attività in questione e non può essere riferita a qualsiasi settore di esplicazione dell’attività del soggetto, dovendo individuarsi l’ambito economico di produzione delle conseguenze dei comportamenti che si assumono lesivi della concorrenza (Fattispecie in cui l’attrice aveva contestato atti di concorrenza sleale per appropriazione di pregi e la società straniera convenuta aveva eccepito che poiché l’iniziale evento dannoso – consistito nella realizzazione dei prodotti – si era verificato in uno Stato estero, a quest’ultimo competesse la giurisdizione sulla domanda di risarcimento: il Tribunale ha rigettato l’eccezione e riconosciuto la giurisdizione italiana in quanto era nel mercato italiano che la convenuta aveva alterato la concorrenza fra le imprese).

Riferimenti normativi

Regolamento CE n. 44/2001, art. 5.3

Conformi

Corte di Giustizia Unione Europea, sez. I, 21.04.2016, n. 572/14

Corte di Giustizia Unione Europea, sez. V, 18.07.2013 nella causa C-147/12

Corte di Giustizia Unione Europea, sez. V, 25.10.2011 nella causa C-133/11

Cass. civ., sez. un., 19.01.2017, n. 1311

Cass. civ., sez. un., 10.09.2013, n. 20700

Cass. civ., sez. un., 10.06.2013, n. 14508

Tribunale di Milano, sez. spec. in materia di imprese, 14.09.2017

Corte d’Appello di Roma, sez. spec. in materia di imprese, 29.04.2017

Corte d’Appello de L’Aquila, 03.03.2011

Per la seconda parte della massima:

Cass. civ., sez. VI, 27.10.16, n. 21776

Cass. civ., sez. I, 13.07.2004, n. 12974

Tribunale di Bologna, sez. spec. in materia di imprese, 20.06.2016

Tribunale di Milano, 19.02.2008

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Tribunale di Como, Sezione II, Ordinanza del 09.10.2017 – Dott.ssa S. GRAVAGNOLA
CONTRATTI BANCARI - Facoltà del correntista ex art. 119 T.U.B. esercitata per la prima volta in corso di causa - Ammissibilità

Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del vigente Testo Unico Bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo, purché entro i confini della fase istruttoria del processo.

Riferimenti normativi

Testo Unico Bancario, art. 119

Conformi

Cass. civ., sez. I, 11.05.2017, n. 11554

Contra

Cass. civ., sez. lav., 24.01.2014, n. 1484

Cass. civ., sez. lav., 25.10.2013, n. 24188

Tribunale di Como, 22.06.2015

Tribunale di Nocera Inferiore, 29.01.2013

Tribunale di Pescara, 04.10.2007

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 1078 del 12.07.2017 – Dott.ssa C. PORRINI
RESPONSABILITA’ CIVILE E RISARCIMENTO DEL DANNO - Danno da lutto patologico - Configurabilità in via autonoma rispetto al danno da perdita del prossimo congiunto

Ove i congiunti superstiti sviluppino, in conseguenza del decesso del proprio famigliare, una vera e propria malattia psichica, agli stessi, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del rapporto parentale (c.d. “danno per la morte del congiunto”),  deve essere riconosciuto il risarcimento del danno biologico di natura psichica conseguente all’evento luttuoso (c.d, “danno da lutto patologico”).

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2059

Conformi

Cass. civ., sez. III, 25.01.2002, n. 881

Cass. civ., sez. III, 25.02.2000, n. 2134

Tribunale di  Bologna, 04.01.2017

Tribunale di Ravenna, 23.04.2016

Tribunale di Reggio Emilia, 02.02.2014

Tribunale di Rovereto 10.02.2014

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Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 965 del 15.06.2017 – Dott.ssa C. D’OSUALDO
GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - Concessione di beni pubblici - Polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento di obblighi ed oneri assunti dal privato - Escussione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza

La controversia avente ad oggetto l’escussione, da parte del comune, di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell’adempimento di obblighi ed oneri assunti dal privato, in relazione ad un rapporto di concessione di beni pubblici, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, posto che, in detta ipotesi, la Pubblica Amministrazione agisce nell’ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri.

Riferimenti normativi

Costituzione della Repubblica, art. 103

Codice Civile, art. 1936

Conformi

Cass. civ., sez. un., 28.04.2017, n. 10560

Cass. civ., sez. un., 08.09.2015, n. 17741

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Tribunale di Como, Sezione I, Sentenza n. 827 del 25.05.2017 – Dott.ssa L. SERRA
RESPONSABILITA’ CIVILE - Responsabilità civile solidale - Gradazione della diversa efficienza causale delle condotte - Necessità della domanda di regresso

In tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili e cioè ai fini dell’azione di regresso. Pertanto, ove i corresponsabili non abbiano svolto reciprocamente tra loro azione di regresso ai sensi dell’art. 1298 c.c., il giudice non è tenuto a quantificare internamente la misura della responsabilità ascrivibile a ciascuno di essi.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1298

Codice Civile, art. 2055

Codice di Procedura Civile, art. 99

Conformi

Cass. civ., sez. III, 06.04.2006, n. 8105

Cass. civ., sez. III, 24.06.2002, n. 9167

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Tribunale di Como, Sezione II, Sentenza n. 824 del 25.05.2017 – Dott.ssa P. PARLATI
ESECUZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI - Beni relativamente pignorabili - Stipendi e pensioni

La quota pignorabile delle retribuzioni e delle pensioni, ove si sia in presenza di dipendenti privati e non pubblici, deve essere determinata sull’intera retribuzione, al lordo delle cessioni volontarie, al fine di evitare che, attraverso tali cessioni, il debitore possa vanificare le avverse pretese creditorie.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 545

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Tribunale di Como, Sezione I, sentenza n. 913 del 08.06.2017 – Dott.ssa L. F. IORI
Obbligazioni - Estinzione tramite compensazione - Presupposti

Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1243

 

Conformi

Cass. Civ.,  Sez. Un., 15.11.2016, n. 23225

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Tribunale di Como, Giudice dell’Esecuzione, Ordinanza del 18.07.2017 – Dott. MARCO MANCINI
Processo di esecuzione - Vizio di procura ad litem - Possibilità di sanatoria ex art. 182 c.p.c. - Sussiste

Lo strumento di cui all’art. 182 c.p.c., pur dettato con riguardo al processo ordinario di cognizione, è espressione di una regola conservativa generale agganciata al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che lo rende certamente suscettibile di applicazione anche nel processo esecutivo. Pertanto, ove si rilevasse il difetto della procura alle liti apposta all’atto di precetto e all’atto di pignoramento, occorrerebbe dare alla parte la possibilità di sanare tali difetti entro un termine perentorio all’uopo assegnato e qualora la sanatoria avvenisse, l’esecuzione potrebbe proseguire senza incorrere in alcuna invalidità.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile, art. 182

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Tribunale di Como, Sezione I, Ordinanza n. 10905 del 22.06.2017 – Dott. M.MANCINI
Fallimento - Stato passivo - Compenso del liquidatore di società - Credito privilegiato - Non sussiste

Il credito del compenso del liquidatore di società non è assistito dal privilegio generale di cui all’art. 2751 bis, n. 2 cod. civ., atteso che il liquidatore non fornisce una prestazione d’opera intellettuale, né il contratto tipico che lo lega alla società è assimilabile al contratto d’opera ex art. 2222 c.c..

 

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 2751 bis

Codice Civile, art. 2222

 

Conformi

Cass. Civ., Sez. I, 27.02.2014, n. 4769

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