In materia di condominio, la delibera non è mai di regola irrevocabile e può perciò essere modificata o revocata da una deliberazione successiva, anche se quella anteriore è state adottata all’unanimità e la seconda con la maggioranza minima prescritta dalla legge. Pertanto, la volontà assembleare, pur espressa all’unanimità, può essere legittimamente revocata con delibera approvata a maggioranza, fermo il rispetto dei quorum di cui all’art. 1136 c.c..

Riferimenti normativi

Codice Civile, art. 1136

Conformi

Cass. civ., sez. II, 12.04.1076, n. 1281

Tribunale di Roma Sentenza n. 16108/2009