Art.89 c.p.c.

L’affermazione secondo cui il convenuto avrebbe frequentato e fatto parte di ambienti malavitosi costituisce un’espressione offensiva di cui deve essere ordinata la cancellazione e che legittima il riconoscimento del danno – nella misura di Euro 850,00 – poichè del tutto estranea alle esigenze difensive in merito alla domanda di restituzione di beni di arredo e comunque ultronea a fronte dell’irrilevanza dei motivi determinanti la cessazione della convivenza tra le parti.