In caso di insussistenza delleragioni giustificative del termine, in base ai principi generali in materia dinullità parziale del contratto ex art. 1344 c.c., all’illegittimità del terminee alla nullità della clausola di apposizione dello stesso, conseguel’invalidità parziale relativa alla sola clausola e l’instaurarsi di un rapportodi lavoro a tempo indeterminato, oltre alla riammissione in servizio spetta exart. 32 D.Lgs. 183/10 un’indennità risarcitoria.