Anche laddove si ritenesseapplicabile la norma di cui all’art. 1352 agli atti unilaterali, la stessa ènorma interpretativa della volontà delle parti e non pone una presunzione insenso tecnico, e pertanto si deve ritenere che la previsione della forma dellalettera raccomandata quale  formaconvenzionale per la disdetta contrattuale sia da interpretarsi nel senso chela volontà di disdetta deve manifestarsi con atto scritto e sottoscritto dallaparte, trasmesso al destinatario con mezzi che non possano generare dubbisull’effettiva ricezione della comunicazione. Tali dubbi non sussistono qualorala disdetta sia trasmessa a mezzo fax.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1352