Il principio statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n 264/1994, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, 8° comma, L.297/1982 nella parte in cui non prevede che, in caso di esercizio durante l’ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa meno retribuita da parte di lavoratore che abbia già maturato il requisito contributivo, la pensione non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal computo i periodi di minore contribuzione, è circoscritto alle riduzioni retributive dell’ultimo quinquennio di lavoro e non può estendersi a periodi ad esso anteriori a tale limite temporale, pur se successivi al raggiungimento del requisito pensionistico.