L’Alterco con un collega di lavoro seguito dalle vie di fatto, pur se, per reazione, alle sue provocazioni verbali giustifica il licenziamento. La lettera di giustificazioni se ha per oggetto fatti sfavorevoli al ricorrente e favorevoli alla controparte ha valore confessorio e fa piena prova di quanto affermato dal ricorrente. Non si può attribuire rilevanza all’inesistenza di conseguenze negative, in quanto l’esistenza del danno non è elemento costitutivo della fattispecie di inadempimento che legittima il licenziamento. Se il ccnl prevede solo la rissa quale giusta causa di recesso, il termine rissa deve essere inteso quale concetto civilistico (più lato di quello penalistico) e comunque il ccnl di riferimento prevede che ricorre il licenziamento senza preavviso per azioni che costituiscono delitti a norma di legge e l’elencazione dei fatti disciplinarmente rilevanti ha carattere indicativo e non esaustivo, pertanto rientra nelle azioni che costituiscono delitti ai sensi di legge, anche il delitto di percosse. L’abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente con potenziale pregiudizio per incolumità delle persone costituiscono mancanza di rilevante gravità idonea a far irrimediabilmente venir meno l’elemento fiduciario nel rapporto di lavoro ed a integrare la nozione di giusta causa di licenziamento.

riferimenti normativi

art. 2119 c.c.

art. 6 L. 604/66

art. 2118 c.c.

difformi

pretura di Monza 22/07/1982

Cass. Civ. Sez. Lav. 14305/06