Il termine di decadenza dall’azione giudiziale, la cui durata, annuale o triennale dipende dalla natura pensionistica o meno del petitum ed è ultroneo investigare allorquando risulti prospetticamente decorso anche il termine più lungo, decorre dalle varie tappe della sequenza procedimentale previste dall’art. 47 D.P.R. 639/1970, come modificato dal D.L. 384/1992 conv. in L. 438/1992, entro il limite del termine per l’esaurimento del procedimento amministrativo, e non ridecorre in caso di presentazione di ricorso tardivo avverso il diniego di prestazione.