Artt.1218 e 2059 c.c. – Direttiva 90/314/CCE

Nell’ipotesi in cui il turista provi la conclusione del contratto ed il pagamento del prezzo, è onere dell’agenzia  di viaggi dimostrare di aver regolarmente adempiuto la propria prestazione. L’offerta di alternative di viaggio in prima classe ma non in business class, come pattuito, non vale ad integrare la prova suddetta, laddove sia dimostrata una specifica esigenza del turista, nella specie connessa a motivi di salute, di poter viaggiare in business class.

Deve dunque essere rimborsato il prezzo corrisposto.

Diversamente, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da cosiddetta vacanza rovinata, perchè, pur a fronte della Direttiva 90/314/CCE, presupposti e contenuto del danno non patrimoniale devono essere valutati alla luce della nota sentenza n.26972/08 Cass.S.U. che ravvisa la sussistenza di detto danno nelle ipotesi di reato o di lesioni di diritti costituzionalmente garantiti, fra i quali non rientra il diritto alla vacanza, così come allegato.