Art.2034 c.c.

L’esborso effettuato, a favore del compagno, nell’ambito di un rapporto di convivenza more uxorio, per l’acquisto di beni di arredamento, deve considerarsi adempimento di un’obbligazione naturale, allorchè non sia provato il versamento di somme straordinarie e sia accertato invece un rapporto di proporzionalità tra quanto versato ed i doveri morali e sociali assunti dai convenuti, nella specie desumibile dalle circostanze che anche il compagno ha contribuito all’acquisto, così come alle spese di routine, che la convivenza si è protratta per anni (nella specie 8), che la figlia dei conviventi ha continuato ad abitare la casa dopo l’allontanamento della madre e non ultimo che la casa sia stata messa a disposizione dal padre del convivente.

L’azione per la ripetizione di quanto spontaneamente pagato non è quindi ammissibile ex art.2034 c.c.