Il danno non patrimonialederivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona è risarcibile acondizione che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesionesia grave, cioè superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri disolidarietà sociale e che il danno non sia futile, ovvero consistente in merifastidi; la parte danneggiata da un siffatto comportamento illecito ha infattidiritto al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. che devonoessere liquidati in un’unica somma da determinarsi tenendo conto di tutti gliaspetti che il danno assume in concreto nella vita della persona –sofferenzefisiche e psichiche, restrizioni alla vita familiare o affettiva-.
Riferimenti normativi
Costituzione art. 2
Codice Civile art. 2059
Conformi
Cass. Civ., Sez. Un. 11.11.2008 n. 26972
Cass. 15350/09
Cass. Civ., Sez. III 13.11.2009 n. 24030
Cass. Civ., Sez. III 17.09.2010 n. 19816