In tema di azione revocatoriafallimentare, le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto correntedell’imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell’art. 67,secondo comma, Legge Fallimentare, quando risulti che, attraverso tali atti, ilterzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale deldebitore, ma, senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi neisuoi confronti prima del fallimento, ha adempiuto, in qualità di terzofideiussore, l’obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1936

Legge Fallimentare art. 67

Conformi

Cass. Civ., sez. I 14.02.2011, n.3583

Cass. Civ., sez. I 12.08.2009, n. 18234

Cass. Civ. Sez. Unite 12.08.2005, n. 16874