L’opponibilità  delle cessioni di credito al Fallimento delcedente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5  e 7 della Legge 52/1991, opera esclusivamentenel caso in cui dette cessioni siano riconducibili allo schema contrattuale delfactoring. Detto schema contrattuale trova la sua ratio nella causa vendendidei crediti dell’imprenditore, che non può ritenersi esclusadall’assunzione da parte del factor di obbligazioni accessorie di naturafinanziaria o gestoria. Solo laddove la pattuizione contrattuale non prevedal’effettivo trasferimento dei crediti al factor si deve ritenere sussistente lafattispecie del mandato gestorio all’incasso: in tal caso, gli atti solutoridei terzi debitori ceduti sono soggetti alla disciplina generale di cuiall’art. 44 e di cui all’art. 67, secondo comma, della Legge Fallimentare.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1260 e art.1703

Legge n. 52 del 21.02.1991 art. 5e art. 7

Legge Fallimentare art. 44 e art.67

Conformi

Cass. Civ., sez. I 3.12.2012, n.21603

Cass. Civ., sez. I 7.03.2008, n. 6192