In tema di compravenditainternazionale di cose mobili, qualora il contratto abbia ad oggetto merci datrasportare, il “luogo di consegna” va individuato in quello ove laprestazione caratteristica deve essere eseguita e come “luogo di consegnaprincipale” va riconosciuto quello ove è convenuta l’esecuzione della prestazioneritenuta tale in base a criteri economici (ossia il luogo di recapito finaledella merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltantogiuridica dell’acquirente), con la conseguenza che sussiste la giurisdizionedel giudice di tale Stato rispetto a tutte le controversie reciprocamentenascenti dal contratto, ivi compresa quella relativa al pagamento dei benialienati, dovendosi ritenere che la disciplina stabilita dal Regolamento CE n.44 del 2001 prevalga sulle disposizioni dettate in materia dalla Convenzione diVienna. L’art. 31 di detta Convenzione, relativo al luogo in cui il vettore,eventualmente incaricato, abbia preso in consegna la merce, nonché ilsuccessivo art. 57 della medesima Convenzione, relativo all’individuazione delluogo di pagamento del prezzo al venditore, vanno pertanto interpretati nelsenso che contengono una regola di diritto idonea a disciplinare i rapportiobbligatori delle parti, ma non la giurisdizione.

Riferimenti normativi

Regolamento CE n. 44/2001 art. 2

Regolamento CE n. 44/2001 art. 5

Convenzione di Vienna art. 31

Convenzione di Vienna art. 57

Conformi

Cass. Civ., Sez. Un. 2.05.2012,n. 6640

Cass. Civ., Sez. Un. 5.10.2009,n. 21191

Contra

Cass. Civ., Sez. Un., 3.01.2007,n. 7