Il fallimento del debitoreprincipale, verificatosi in pendenza del giudizio di pagamento proposto controil fideiussore, non comporta il trasferimento della causa al giudicefallimentare, stante il carattere solidale della responsabilità del medesimo ela conseguente autonomia dell’azione di pagamento rispetto a quella proponibilecontro il debitore principale.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1944
Legge Fallimentare art. 24
Conformi
Cass. Civ. sez. III 26.09.2005, n. 18770