Il disposto dell’art. 2 del D.L.24 del 25.03.2013, così come convertito dalla L. 57 del 23.05.2013, consentendol’accesso ai trattamenti a base di cellule staminali (in assenza disperimentazione clinica e della preventiva autorizzazione all’immissione incommercio da parte dell’AIFA) ai soli pazienti che abbiano già avviato talitrattamenti presso una struttura sanitaria pubblica in epoca antecedentel’entrata in vigore del D.L. medesimo (in conformità al previgente D.M.5.12.2006), non è tacciabile di incostituzionalità per irragionevolezza econtrasto con il disposto dell’art. 3 Cost.. La norma citata, infatti, da unlato,manifesta la volontà del legislatore di regolamentare per il futurol’accesso ai trattamenti a base di cellule staminali in base al principio diprecauzione, promuovendone la sperimentazione (ai sensi dell’art. 2 comma 2bisD.L. 24/2013) in un contesto in cui siano assicurati l’uso di preparaticonformi ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla legislazione europea, latrasparenza delle modalità di preparazione dei farmaci e la valutazione dellasperimentazione da parte dell’AIFA. Dall’altro, l’individuazione dei soggettiautorizzati a continuare le cure in base al dato cronologico (inizio deltrattamento prima del 25.03.2013), è stata effettuata in base al principio etico,largamente seguito in sanità, secondo cui un trattamento sanitario avviato chenon abbia provocato gravi effetti collaterali non deve essere interrotto.

Riferimenti normativi

Costituzione art. 3 e art. 32

Decreto Legge n. 24 del25.03.2013

Decreto Ministeriale 5.12.2006

Legge n. 57 del 23.05.2013

Conformi

Trib. Foggia, ord. 26.04.2013

Trib. Milano, ord. 13.05.2013

Trib. Tivoli, ord. 22.05.2013

Trib. Benevento, ord. 17.05.2013

Contra

Trib. Mantova, ord. 30.04.2013

Trib. Catania, ord. 9.05.2013

Trib. Monza, ord. 13.05.2013