L’ipotesi di responsabilitàregolata dall’art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili, essendosancita per ragioni e finalità di interesse generale, ha naturaextracontrattuale e, conseguentemente, trova ambito di applicazione più ampiodi quello risultante dal tenore letterale della disposizione (che fariferimento soltanto all’appaltatore nei confronti del committente e dei suoiaventi causa), dovendosi ritenere operante anche  a carico del direttore dei lavori che abbiapartecipato alla costruzione dell’immobile in posizione di effettiva autonomia decisionale.  Detta responsabilità del direttore deilavori, peraltro, può coesistere in via solidale con la responsabilitàcontrattuale dell’appaltatore, qualora i rispettivi inadempimenti abbianoconcorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente,trovando tale solidarietà fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c.,il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, siestende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere atitolo di responsabilità contrattuale.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1669 e art.2055

Conformi

Cass. Civ., sez. II 27.08.2012,n. 14650

Cass. Civ., sez. II 16.02.2006, n. 3406