L’improponibilità della domanda acausa della previsione d’una clausola compromissoria per arbitrato rituale oirrituale non è rilevabile d’ufficio e, pertanto, non osta alla richiesta edalla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo. E’, tuttavia, facoltàdell’intimato eccepire l’improponibilità della domanda dinanzi al giudicedell’opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria. Peraltro, qualoral’opposto aderisca immediatamente all’eccezione di compromesso, le spese delgiudizio di opposizione devono essere integralmente compensate, proprio inragione della predetta legittimità del ricorso alla procedura monitoria, per lapossibilità riconosciuta all’ingiunto di non sollevare tale eccezione.

 

 

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.92

Codice di Procedura Civile art.638

Codice di Procedura Civile art.641

Codice di Procedura Civile art.645

Codice di Procedura Civile art.806

Conformi alla prima partedella massima

Cass. Civ., Sez. II 4.03.2011, n. 5265

Cass. Civ., Sez.II 26.01.2000, n. 870