A seguito della riforma di cui alDecreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6, pur richiamando l’attuale dispostodell’art. 2475 c.c., a differenza del vecchio disposto dell’art. 2487 c.c.,unicamente i commi quarto e quinto dell’art. 2383 c.c. (e non anche il commaterzo, che stabilisce espressamente la revocabilità in assemblea in qualunquetempo degli  amministratori di unasocietà per azioni), si deve ritenere ancora ammissibile la revoca degliamministratori di una società a responsabilità limitatain via assembleare,oltre che giudizialmente ai sensi dell’art. 2476 c.c.. Il mancato richiamo delcomma terzo dell’art. 2383 c.c. ad opera dell’art. 2475 c.c., infatti, è fruttodi un’evidente svista del legislatore della riforma, essendo logico e coerentecon il sistema, stante il rapporto fiduciario che deve intercorrere tra i socie gli amministratori, che esista un potere di revoca di questi ultimi qualoraciò sia deliberato dalla maggioranza societaria, fatto sempre salvo il dirittoal risarcimento del danno in caso di assenza di giusta causa.

Riferimenti normativi

Codice civile art. 2383, art.2475 e art. 2476

Conformi

Trib. Novara 20.04.2010

Trib. Napoli 14.09.2011

Trib. Torino 18.10.2012