Ai sensi dell’art. 342 c.p.c.. comemodificato dall’art. 54 comma 2 del d.l. n. 83 del 2012, la motivazionedell’appello deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall’art. 163c.p.c., a pena di inammissibilità: l’indicazione delle parti del provvedimentoche si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste allaricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, l’indicazionedelle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della lororilevanza ai fini della decisione impugnata. L’appellante, pertanto, dovràindicare esattamente al giudice le parti del provvedimento impugnate e lemodifiche richieste: a tal fine, non basterà l’indicazione del capo o dellastatuizione del dispositivo, ma dovranno essere specificate le parti dellamotivazione che si intendono mettere in discussione. L’appellante dovrà,altresì, indicare le circostanze da cui deriva la violazione di legge,unitamente alla loro rilevanza pratica ai fini della decisione.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.342 c.p.c.

Decreto Legge n. 83 del22.06.2012

Legge n. 134 del 7.08.2012

Conformi

Tribunale di Como, 5.08.2013, n.1105