In tema di intermediazionefinanziaria, in mancanza di un contratto di gestione del portafoglio stipulatotra cliente e intermediario, si deve escludere che sia configurabile un obbligodell’intermediario di comunicare al cliente le variazioni delle informazionirelative al singolo strumento finanziario oggetto degli investimenti giàeffettuati (salvo il caso dell’acquisto di titoli speculativi, dellasopravvenienza di situazioni di mercato eclatanti, quali il fallimentodell’emittente, ovvero della specifica e formale richiesta di informazioni daparte del cliente).
Riferimento normativi
Decreto Legislativo n. 58 del24.02.1998 art. 21
Regolamento CONSOB n. 11522/1998art. 28
Conformi
Tribunale di Trapani, 3.04.2013
Tribunale di Torino, 20.11.2012
Tribunale di Ravenna, 29.07.2011
Tribunale di Verona, 22.07.2010
Tribunale di Parma, 9.01.2008
Tribunale di Milano, 18.10.2006
Contra
Corte d’Appello di Milano,16.02.2009
Tribunale di Forlì, 1811.2008