In tema di intermediazionefinanziaria, in mancanza di un contratto di gestione del portafoglio stipulatotra cliente e intermediario, si deve escludere che sia configurabile un obbligodell’intermediario di comunicare al cliente le variazioni delle informazionirelative al singolo strumento finanziario oggetto degli investimenti giàeffettuati (salvo il caso dell’acquisto di titoli speculativi, dellasopravvenienza di situazioni di mercato eclatanti, quali il fallimentodell’emittente, ovvero della specifica e formale richiesta di informazioni daparte del cliente).

Riferimento normativi

Decreto Legislativo n. 58 del24.02.1998 art. 21

Regolamento CONSOB n. 11522/1998art. 28

Conformi

Tribunale di Trapani, 3.04.2013

Tribunale di Torino, 20.11.2012

Tribunale di Ravenna, 29.07.2011

Tribunale di Verona, 22.07.2010

Tribunale di Parma, 9.01.2008

Tribunale di Milano, 18.10.2006

Contra

Corte d’Appello di Milano,16.02.2009

Tribunale di Forlì, 1811.2008