In tema di arbitrato, qualora laparte promuovadavanti al giudice ordinario un giudizio su controversia soggettaa clausola compromissoria, tale comportamento costituisce implicita rinuncia adavvalersi della clausola compromissoria medesima, restando, così, ad essapreclusa la possibilità di far successivo ricorso al procedimento arbitraleconidentità, totale o parziale, di oggetto e nei confronti degli stessicontraddittori (fattispecie nella quale il ricorrente, impugnando il lodo, neha eccepito la nullità, per essere intervenuta rinuncia implicita alla clausolacompromissoria, in quanto presso il giudice ordinario era pendente fra lestesse parti, da epoca anteriore all’inizio del procedimento arbitrale, ungiudizio avente identico oggetto).

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.806

Conformi

Cass. Civ., Sez. I 15.07.2004, n.13121

Cass. Civ. Sez. II 25.01.1995,n.874