Il diritto di recesso accordatoall’investitore dal sesto comma dell’art. 30 del D. Lgs. n. 58 del 1998 e laprevisione di nullità dei contratti in cui quel diritto non sia contemplato,contenuta nel successivo settimo comma, trovano applicazione non soltanto nelcaso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da partedell’intermediario sia intervenuta nell’ambito di un servizio di collocamentoprestato dall’intermediario medesimo in favore dell’emittente o dell’offerentedi tali strumenti, ma anche quando la vendita fuori sede abbia avuto luogo inesecuzione di un servizio d’investimento diverso, ove ricorra la stessaesigenza di tutela (nella fattispecie, in esecuzione di ordini impartiti dalcliente nel quadro di un contratto di intermediazione finanziariaprecedentemente stipulato con l’intermediario medesimo).

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo n. 58 del24.02.1998 art. 30

Conformi

Cass., Sez. Un. 3.06.2013, n.13905