La lata accezione dell’art. 2467 c.c., il cui secondo comma prevede “si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati…” impone di considerare come crediti da finanziamento-soci (postergati ex lege) anche quelli operati in forma indiretta, e dunque anche i crediti commerciali da fornitura da parte del socio. E’ infatti di tutta evidenza che la mancata riscossione di tali crediti entro i termini d’uso e di mercato normali, e dunque il mero comportamento concludente di inerzia nella esazione del pagamento, determina la configurabilità di un finanziamento indiretto da parte del socio-fornitore in favore della società, laddove un fornitore-terzo, a parità di condizioni, non consentirebbe alcuna dilazione di pagamento.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2467
* [1] La Corte d’Appello di Milano, con decreto n. cron.291/2016 del 26/01/2016, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il citato decreto del Tribunale di Como, richiamando i limiti dell’impugnabilità del decreto di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo delineati dalla Cassazione Civile con sentenza n.