La questione dell’accertamento dell’entità e della natura dei crediti, a differenza di quanto avviene nella procedura fallimentare, che prevede agli artt. 92 e ss. l.f. una procedura di accertamento giurisdizionale ed endoprocedimentale dei crediti, esula dalla procedura concordataria (essendo il potere del G.D., previsto dall’art. 176l.f., di escludere il creditore contestato dal diritto di voto, meramente endoprocedimentale e privo di contenuto decisorio) ma è semmai rimessa alla cognizione civile ordinaria secondo le regole processuali del codice di rito, cui sola spetta il definitivo accertamento in ordine alla sussistenza, alla quantificazione ed alla qualificazione del diritto di credito.

Riferimenti normativi

R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art.168

R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art.176

Conformi

Cass. Civ. n. 20298/2014

 

 

* [1] La Corte d’Appello di Milano, con decreto n. cron.291/2016 del 26/01/2016, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il citato decreto del Tribunale di Como, richiamando i limiti dell’impugnabilità del decreto di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo delineati dalla Cassazione Civile con sentenza n.