Il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo,infatti, anche durante la sosta forzata, è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione) ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 2043
Codice Civile art. 2056
Conformi
Cass. civ., sez. VI, 4.10.2013, n. 22687
Cass.civ., sez. III, 11.09.2006 n. 23916
Contra
Cass. civ., sez. III, 14.10.2015, n. 20620
Cass. civ., sez. VI, 17.07.2015, n. 15089
Cass. civ., sez. III, 19.11.1999, n.12820
Trib. Como, n. 869/2014
Trib. Como, n. 873/2014