Il c.d. danno da “fermo tecnico”, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo,infatti, anche durante la sosta forzata, è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione) ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 2043

Codice Civile art. 2056

Conformi

Cass. civ., sez. VI, 4.10.2013,  n. 22687

Cass.civ., sez. III, 11.09.2006 n. 23916

Contra

Cass. civ., sez. III, 14.10.2015, n. 20620

Cass. civ., sez. VI, 17.07.2015, n. 15089

Cass. civ., sez. III, 19.11.1999, n.12820

Trib. Como, n. 869/2014

Trib. Como, n. 873/2014