La prescrizione annuale del diritto del compratore alla garanzia per i vizi della cosa venduta è interrotta, ai sensi dell’ art. 2944 cod. civ., dal riconoscimento (esplicito o implicito), da parte del venditore, del diritto della controparte alla garanzia anzi detta, non essendo sufficiente, allo stesso fine, il semplice riconoscimento della esistenza dei vizi, ancorché questo esima il compratore dall’onere della denunzia e valga altresì a sanare gli effetti della decadenza eventualmente verificatasi al riguardo. Il riconoscimento del vizio supera, quindi, il problema della decadenza, il riconoscimento del diritto alla garanzia ha, invece, valenza interruttiva della prescrizione.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1490
Cod. Civ. art. 1495
Cod. Civ. art. 2944
Conformi
Cass. Civ. 1988, n. 2586