La prescrizione annuale del diritto del compratore alla garanzia per i vizi della cosa venduta è interrotta, ai sensi dell’ art. 2944 cod. civ., dal riconoscimento (esplicito o implicito), da parte del venditore, del diritto della controparte alla garanzia anzi detta, non essendo sufficiente, allo stesso fine, il semplice riconoscimento della esistenza dei vizi, ancorché questo esima il compratore dall’onere della denunzia e valga altresì a sanare gli effetti della decadenza eventualmente  verificatasi al riguardo. Il riconoscimento del vizio supera, quindi, il problema della  decadenza, il  riconoscimento  del diritto alla garanzia ha, invece, valenza interruttiva della prescrizione.

Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1490

Cod. Civ. art. 1495

Cod. Civ. art. 2944

Conformi

Cass. Civ. 1988, n. 2586