Pur essendo inibita al Tribunalela valutazione sulla convenienza economica del concordato, rimessa ai creditoriin seno alla adunanza, è compito del Tribunale quello, da un lato, di tutelareil c.d. consenso informato dei creditori, vale a dire di verificare se aicreditori chiamati a pronunciarsi sulla convenienza economica della proposta,siano o meno offerti tutti gli elementi tali da consentire di esprimerevalutazioni in modo adeguatamente informato e, dall’altro, quello di verificarese la proposta di concordato non sia priva di causa, e dunque prima facie inidonea a soddisfare in unasia pur minima percentuale i creditori.

Riferimenti normativi

R.D. 16 marzo 1942 n. 267, artt.160-162

Conformi

Cass. n. 12549/2014

Cass. n. 11497/2014

Cass. Sez. Un. n. 1521/2013