Nel caso di adesione ad un fondocomplementare quando il datore di lavoro pur trattenendo in busta la quota dicontribuzione del tfr non l’abbia versata al fondo, la legittimazione attivadei lavoratori a chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento infavore del fondo complementare delle quote di tfr, non è prevista dal D.Lgs.225/05, ma sussiste la legittimazione attiva per surroga dei lavoratori ex art.2900 c.c. se risulta che il fondo pur consapevole dell’inadempimento del datoredi lavoro non si è attivato per il recupero delle quote di contribuzione deltfr omesso da parte del datore di lavoro.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 225/05
Art. 2900 c.c.
Non si rinvengono precedenti
La presentazione della denuncia di successione da parte del curatore e la successiva vendita forzosa dei beni immobili ereditari in sede fallimentare costituiscono comportamenti inequivocabilmente idonei a manifestare la volontà di accettazione dell’eredità in luogo dei convenuti falliti.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 459
Cod. Civ. art. 475
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art.35
L’istanza ex art. 210 c.p.c. può trovare accoglimento solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’istante non avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione. Inoltre, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.c., la richiesta di esibizione ex art. 210c.p.c. deve essere formulata in termini specifici. Pertanto, nel caso in cui l’onere della prova incomba integralmente sul correntista non può invocarsi in termini generici l’ordine di esibizione di documenti alla banca ove il correntista non dimostri di aver almeno tentato preventivamente di procurarsi detta documentazione ex art. 119 TUB, riscontrando un’inerzia della banca in tal senso.
Riferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 210
Disp.Att. Cod. Proc. Civ. art. 94
- Lgs. 01.09.1993, n. 385, art. 119
Conformi
Cass.Civ. 2014, n. 1484
Cass.Civ. 2013, n. 24188
Cass.Civ. 2010, n. 4375
Cass.Civ. 2010, n. 23120
Cass.Civ. 2003, n. 149
Cass. Civ. 2004, n. 12997
Trib. Reggio Emilia 23.04.2014, n. 650
Trib. Nocera Inferiore 29.01.2013
Trib. Pescara 04.10.2007
La vedova del lavoratore deceduto a seguito di sinistro stradale ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale parentale da lucro cessante anche qualora percepisca, inconseguenza di ciò, una rendita da parte dell’INAIL, non potendo trovare applicazione in tal caso il principio della compensatio lucri cum damno, in considerazione del diverso titolo giustificativo delle erogazioni in questione.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1223
Codice Civile, art. 1241
Codice Civile, art. 2043
Codice Civile, art. 2056
Conformi
Cass.Civ., sez. III, 15.10.2009, n. 21897
Trib. Bari, 24.04.2014
Trib. Arezzo, 20.09.2006
Contra
Cass.civ., sez. lav., 10.07.1990, n. 7174
Cass. civ., sez. III, 18.06.1988, n. 4169
Il procedimento per la convalida di licenza o di sfratto, caratterizzato da struttura processuale(eventualmente) bifasica, non va preceduto da mediazione, la quale va esperita solo in ipotesi di mutamento di rito a seguito di opposizione, che determina insorgenza di “controversia in materia di locazione”, a mente dell’art. 5,comma 1, d.lg. n. 28/2010.
Riferimenti normativi
lgs. 04.03.2010, n. 28, art. 5, comma 1
Cod. Proc. Civ. art. 657 ss.
Conformi
Trib. Modena 06.03.2012
Il contraente non inadempiente che agisca in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno non può, successivamente, proporre una domanda volta a conseguire una pronuncia di recesso con ritenzione della caparra confirmatoria o pagamento del doppio della stessa, stante l’incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento. Dunque, la parte che, agendo giudizialmente, proponga l’istanza di risoluzione del contratto per poi trasformarla, all’occorrenza e nell’ipotesi in cui i pretesi danni siano inferiori al doppio della caparra, in domanda di recesso, incorre in una forma di abuso processuale che il disposto di cui all’art.1385 c.c. mira a prevenire, in relazione alla particolare funzione della caparra, quale liquidazione anticipata e convenzionale del danno, volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, pacificamente frustrata qualora, alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all’azione risarcitoria per ottenere un più cospicuo ristoro, fosse poi consentito di modificare la propria strategia difensiva.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1385
Conformi
Cass. civ., sez. II, 6.03.2012,n. 3474
Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dei nonni di una persona deceduta per colpa altrui, è necessario tenere in considerazione il concreto configurarsi delle relazioni affettive e parentali in ragione di peculiari condizioni soggettive e situazioni di fatto singolarmente valutabili,escludendo ogni carattere risolutivo della convivenza, che in ogni caso costituisce un significativo elemento di valutazione in assenza del quale,tuttavia, può comunque dimostrarsi la sussistenza di un concreto pregiudizio derivante dalla perdita del congiunto.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 2043
Conformi
Cass. pen., sez. III, 4.06.2013, n. 29735
Affinché i genitori di una persona di giovane età, deceduta per colpa altrui, possano ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti che il figlio avrebbe loro verosimilmente elargito una volta divenuto economicamente autosufficiente, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima ed aventi diritto, né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è necessario dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi, in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1223
Codice Civile, art. 2043
Codice Civile, art. 2056
Conformi
Cass. civ., sez. III, 11.05.2012, n. 7272
Il danno da perdita della vita non deve ritenersi autonomamente risarcibile iure hereditatis, ove la vittima non sia sopravvissuta per un apprezzabile lasso di tempo e non abbia avuto cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 2043
Codice Civile art. 2059
Conformi
Cass. civ.,sez. un., 22.07.2015, n. 15350
Cass. civ., sez. III, 24.03.2011, n. 6754
Cass. civ.,sez. un., 11.11.2008, n. 26972
- d’App. Milano,n. 495 del 18.02.2014
Trib. Roma,n. 3018/2014
Trib. Como, n. 1035/2014
Contra
Cass. Civ., Sez. III, 23.01.2014,n. 1361
Il danno da perdita della vita non deve ritenersi autonomamente risarcibile iure hereditatis, ove la vittima non sia sopravvissuta per un apprezzabile lasso di tempo e non abbia avuto cosciente e lucida percezione dell’ineluttabilità della propria fine.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 2043
Codice Civile art. 2059
Conformi
Cass. civ.,sez. un., 22.07.2015, n. 15350
Cass. civ., sez. III, 24.03.2011, n. 6754
Cass. civ.,sez. un., 11.11.2008, n. 26972
18 d’App. Milano,n. 495 del 18.02.2014
Trib. Roma,n. 3018/2014
Trib. Como, n. 1035/2014
Contra
Cass. Civ., Sez. III, 23.01.2014,n. 1361