Il vaglio spettante al Tribunale in merito alla fattibilità giuridica della proposta (concordataria) deve tenere conto della intrinseca mutevolezza dei molteplici fattori che incidono sulla proposta di concordato, con la conseguenza che non è mai precluso al Tribunale, nell’esercizio del suo potere di vigilanza, nel corso delle varie fasi processuali (ammissibilità, revoca,omologa), rivalutare i presupposti di ammissibilità alla procedura.

Riferimenti normativi

R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art.173

 

* [1] La Corte d’Appello di Milano, con decreto n. cron.291/2016 del 26/01/2016, ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il citato decreto del Tribunale di Como, richiamando i limiti dell’impugnabilità del decreto di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo delineati dalla Cassazione Civile con sentenza n.