L’eccezione volta a far valerel’esistenza del contratto di arbitrato irrituale con effetti di bloccodell’esercizio della giurisdizione è soggetta al regime delle eccezioni dimerito rilevabili solo ad istanza di parte, siccome emergente dall’art. 167c.p.c., comma 2, perché nel momento dell’instaurazione della controversia nonesiste ancora un diritto deducibile, che deve scaturire solo dalla determinazionecontrattuale degli arbitri.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.808
Codice di Procedura Civile art.808-ter
Codice di Procedura Civile art.819-ter
Codice di Procedura Civile art.167, comma 2
Conformi
Cass. Civ. Ordinanza 2013 n. 6423
Cass. Civ. Sez. Un. Ordinanza11/03/2008 n. 6423
L’eccezione di clausola arbitralenon attiene al rito, non potendosi porre quale questione di giurisdizione o dicompetenza, ma riveste il carattere di eccezione di merito su cui devepronunciare il giudice investito della causa.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.808
Codice di Procedura Civile art.819-ter
Codice di Procedura Civile art.167, comma 2
Conformi
Cass. Civ. Ordinanza 2013 n. 6423
Cass. Civ. Sez. Un. Ordinanza11/03/2008 n. 6423
In caso di successione a titoloparticolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le partioriginarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto, ai sensidell’art. 111 terzo comma codice di procedura civile, la sentenza ha comunqueeffetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o esserechiamato nel giudizio divenendone parte a tutti gli effetti.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.111
Conformi
Cass. Civ. Sez. Un. 03.11.2011 n.22727
In caso di successione a titoloparticolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le partioriginarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvoche nel caso di espressa estromissione dell’alienante.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.111
Conformi
Cass. Civ. Sez. II 24.04.2012 n.6471
Cass. Civ. Sez. II 16.03.2011 n. 6183
In tema di concordatofallimentare con assunzione, qualora la relativa proposta contempli la cessionedelle azioni revocatorie, la chiusura del fallimento, conseguente al passaggioin giudicato della sentenza di omologazione, non determina l’improcedibilitàdelle predette azioni, verificandosi una successione a titolo particolaredell’assuntore del diritto controverso.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.111
R.d. 16 marzo 1942 n. 267 art. 66
R.d. 16 marzo 1942 n. 267 art. 67
R.d. 16 marzo 1942 n. 267 art.120
R.d. 16 marzo 1942 n. 267 art.124
R.d. 16 marzo 1942 n. 267 art.130
Conforme
Cass. Civ. Sez. I 28.02.2007 n. 4766
Il Direttore Sanitario risponde,in via solidale con il soggetto (nella fattispecie, un odontotecnico) che,esercitando abusivamente la professione medica (nella fattispecie, prestandocure odontoiatriche), abbia operato in spregio alle regole della scienzamedica, dei danni da quest’ultimo cagionati al paziente dello studio medicodallo stesso diretto.
Riferimenti legislativi
Codice Civile, art. 1218
Codice Civile, art. 1228
Conformi
Arg. Cass. Civ., sez. III,31.08.2009, n. 18914
Al giudice di merito èconsentito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare leprove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, ancheavvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte insede penale (nella fattispecie, la relazione peritale redatta su incarico delPubblico Ministero), in quanto prove atipiche idonee a fornire utili elementidi giudizio.
Riferimenti legislativi
Codice di Procedura Civile, art. 116 c.p.c.
Conformi
Cass. Civ., sez. III, 9.08.2007,n. 17477
Cass. Civ., sez. II, 19.09.2000, n. 12422
L’art. 2943 c.c. prevede che laprescrizione sia interrotta dalla notificazione di un atto con cui si inizia ungiudizio. La prescrizione è anche interrotta da ogni altro atto che valga acostituire in mora il debitore. La raccomandata contenente invitodell’appaltatore ad un secondo sopralluogo e la contestazione dellegiustificazioni verbali addotte dal medesimo con l’invito rivolto allo stessodi farsi assistere da un tecnico non ha efficacia interruttiva dellaprescrizione perché non contiene l’esplicitazione di una precisa pretesa el’intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestarel’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il propriodiritto, nei confronti del soggetto obbligato, con l’effetto sostanziale dicostituirlo in mora. Pur non richiedendosi l’uso di formule solenni ol’osservanza di particolari adempimenti, è necessario che il creditoremanifesti chiaramente la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimentodel proprio diritto e ciò non è ravvisabile in semplici sollecitazioni prive dicarattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitorecome quelle finalizzate a fissare un altro sopralluogo e a contestare legiustificazioni verbali addotte dal debitore invitandolo a nominare un propriotecnico.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1219
Codice Civile art. 1669
Codice Civile art. 2943
Codice di proc. civ. art. 696
Conformi
Cass. Civ. 3.12.2010 n. 24656
Cass. Civ. 12.2.2010 n. 3371
In caso di omessa pronunciasull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedioesperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288c.p.c.. Detto procedimento necessita dell’instaurazione del contraddittorioanche tra la parte e il proprio procuratore, concernendo la correzione sia laposizione del soggetto passivo della condanna alle spese, sia quella delsoggetto attivo, riguardo al quale il difensore distrattario ha esercitato ilsuo ministero. La correzione richiesta, infatti, sarà accoglibile soltanto nelcaso in cui la parte vittoriosa non abbia ancora soddisfatto il credito delproprio difensore: diversamente, la correzione della sentenza che disponga ladistrazione risulterebbe pregiudizievole alla parte medesima, non consentendolepiù il recupero delle spese anticipate.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.93
Codice di Procedura Civile art.287
Codice di Procedura art. 288
Conformi
Arg. Cass. Civ., Sez. I3.05.2011, n. 9699
In caso di omessa pronunciasull’istanza di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendola richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura dicorrezione, inoltre, è in linea con il disposto dell’art. 93 comma 2 c.p.c.,che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfattoil credito del difensore per onorari e spese e voglia ottenere la revoca dellapronuncia di distrazione.
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Civile art.93
Codice di Procedura Civile art.287
Codice di Procedura art. 288
Conformi
Cass. Civ., Sez. I 3.05.2011, n.9699
Cass. Civ., Sez. III 10.01.2011,n. 293
Cass. Civ., Sez. Un. 7.07.2010,n. 16037