Massimario
Tribunale di Como, Sezione Prima Civile, Sentenza n. 507/14 del 13.03.2014 – rel. Dott.ssa Serra
Arbitrato – Arbitrato irrituale –Clausola arbitrale – Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria – Rilevabilità clausola arbitrale - eccezionedi merito

L’eccezione volta a far valerel’esistenza del contratto di arbitrato irrituale con effetti di bloccodell’esercizio della giurisdizione è soggetta al regime delle eccezioni dimerito rilevabili solo ad istanza di parte, siccome emergente dall’art. 167c.p.c., comma 2, perché nel momento dell’instaurazione della controversia nonesiste ancora un diritto deducibile, che deve scaturire solo dalla determinazionecontrattuale degli arbitri.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.808

Codice di Procedura Civile art.808-ter

Codice di Procedura Civile art.819-ter

Codice di Procedura Civile art.167, comma 2

Conformi

Cass. Civ. Ordinanza 2013 n. 6423

Cass. Civ. Sez. Un. Ordinanza11/03/2008 n. 6423

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Tribunale di Como, Sezione Prima Civile, Sentenza n. 507/14 del 13.03.2014 – rel. Dott.ssa Serra
Arbitrato – Clausola arbitrale –Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria – Rilevabilità clausola arbitrale -eccezione di merito

L’eccezione di clausola arbitralenon attiene al rito, non potendosi porre quale questione di giurisdizione o dicompetenza, ma riveste il carattere di eccezione di merito su cui devepronunciare il giudice investito della causa.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.808

Codice di Procedura Civile art.819-ter

Codice di Procedura Civile art.167, comma 2

Conformi

Cass. Civ. Ordinanza 2013 n. 6423

Cass. Civ. Sez. Un. Ordinanza11/03/2008 n. 6423

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Tribunale di Como, Sentenza n. 506/14 del 13.03.2014 – rel. Dott.ssa Cao
Procedimento civile – Successionea titolo particolare nel diritto controverso – Prosecuzione del processo tra leparti originarie – Successore interventore o chiamato processuale – Efficaciadella sentenza

In caso di successione a titoloparticolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le partioriginarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto, ai sensidell’art. 111 terzo comma codice di procedura civile, la sentenza ha comunqueeffetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o esserechiamato nel giudizio divenendone parte a tutti gli effetti.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.111

Conformi

Cass. Civ. Sez. Un. 03.11.2011 n.22727

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Tribunale di Como, Sentenza n. 506/14 del 13.03.2014 – rel. Dott.ssaCao
Procedimento civile – Successionea titolo particolare nel diritto controverso – Prosecuzione del processo tra leparti originarie – Successore interventore processuale - mancata estromissionealienante

In caso di successione a titoloparticolare nel diritto controverso, il processo prosegue tra le partioriginarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvoche nel caso di espressa estromissione dell’alienante.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.111

Conformi

Cass. Civ. Sez. II 24.04.2012 n.6471

Cass. Civ. Sez. II 16.03.2011 n. 6183

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Tribunale di Como, Sentenza n. 506/14 del 13.03.2014 – rel. Dott.ssa Cao
Fallimento – Concordato fallimentarecon assunzione – Cessione delle azioni revocatorie – Successione a titoloparticolare nel diritto controverso – Omologazione del concordato – Chiusuradel fallimento

In tema di concordatofallimentare con assunzione, qualora la relativa proposta contempli la cessionedelle azioni revocatorie, la chiusura del fallimento, conseguente al passaggioin giudicato della sentenza di omologazione, non determina l’improcedibilitàdelle predette azioni, verificandosi una successione a titolo particolaredell’assuntore del diritto controverso.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.111

R.d. 16 marzo 1942 n. 267 art. 66

R.d. 16 marzo 1942 n. 267 art. 67

R.d. 16 marzo 1942 n. 267 art.120

R.d. 16 marzo 1942 n. 267 art.124

R.d. 16 marzo 1942 n. 267 art.130

Conforme

Cass. Civ. Sez. I 28.02.2007 n. 4766

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Tribunale di Como, Sentenza n. 471 del 6.03.2014 – Dott. Petronzi /2
RISARCIMENTO DEL DANNO – Esercizio abusivo della professione medica -Responsabilità solidale del Diretto Sanitario

Il Direttore Sanitario risponde,in via solidale con il soggetto (nella fattispecie, un odontotecnico) che,esercitando abusivamente la professione medica (nella fattispecie, prestandocure odontoiatriche), abbia operato in spregio alle regole della scienzamedica, dei danni da quest’ultimo cagionati al paziente dello studio medicodallo stesso diretto.

Riferimenti legislativi

Codice Civile, art. 1218

Codice Civile, art. 1228

Conformi

Arg. Cass. Civ., sez. III,31.08.2009, n. 18914

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Tribunale di Como, Sentenza n. 471 del 6.03.2014 – Dott. Petronzi
PROVA NEL GIUDIZIO CIVILE - Prove raccolte in altro processo

Al giudice di merito èconsentito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, oltre che utilizzare leprove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti, ancheavvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte insede penale (nella fattispecie, la relazione peritale redatta su incarico delPubblico Ministero), in quanto prove atipiche idonee a fornire utili elementidi giudizio.

Riferimenti legislativi

Codice di Procedura Civile, art. 116 c.p.c.

Conformi

Cass. Civ., sez. III, 9.08.2007,n. 17477

Cass. Civ., sez. II, 19.09.2000, n. 12422

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Tribunale di Como, Sentenza n. 1862/2014 (Dott.ssa D’Osualdo)
Contratto di appalto –Responsabilità dell’appaltatore – Prescrizione e decadenza – Interruzione deltermine di prescrizione – Atti interruttivi – Contenuto

L’art. 2943 c.c. prevede che laprescrizione sia interrotta dalla notificazione di un atto con cui si inizia ungiudizio. La prescrizione è anche interrotta da ogni altro atto che valga acostituire in mora il debitore. La raccomandata contenente invitodell’appaltatore ad un secondo sopralluogo e la contestazione dellegiustificazioni verbali addotte dal medesimo con l’invito rivolto allo stessodi farsi assistere da un tecnico non ha efficacia interruttiva dellaprescrizione perché non contiene l’esplicitazione di una precisa pretesa el’intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestarel’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il propriodiritto, nei confronti del soggetto obbligato, con l’effetto sostanziale dicostituirlo in mora. Pur non richiedendosi l’uso di formule solenni ol’osservanza di particolari adempimenti, è necessario che il creditoremanifesti chiaramente la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimentodel proprio diritto e ciò non è ravvisabile in semplici sollecitazioni prive dicarattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitorecome quelle finalizzate a fissare un altro sopralluogo e a contestare legiustificazioni verbali addotte dal debitore invitandolo a nominare un propriotecnico.

Riferimenti normativi

Codice Civile art. 1219

Codice Civile art. 1669

Codice Civile art. 2943

Codice di proc. civ. art. 696

Conformi

Cass. Civ. 3.12.2010 n. 24656

Cass. Civ. 12.2.2010 n. 3371

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Tribunale di Como, Ordinanza del 28.02.2014 – Dott. D’Aniello /2
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE - Distrazione delle spese -Richiesta presentata dal difensore - Omessa pronuncia - Rimedio esperibile -Procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c. - Necessità di instaurareil contraddittorio anche tra la parte e il proprio difensore

In caso di omessa pronunciasull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedioesperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288c.p.c.. Detto procedimento necessita dell’instaurazione del contraddittorioanche tra la parte e il proprio procuratore, concernendo la correzione sia laposizione del soggetto passivo della condanna alle spese, sia quella delsoggetto attivo, riguardo al quale il difensore distrattario ha esercitato ilsuo ministero. La correzione richiesta, infatti, sarà accoglibile soltanto nelcaso in cui la parte vittoriosa non abbia ancora soddisfatto il credito delproprio difensore: diversamente, la correzione della sentenza che disponga ladistrazione risulterebbe pregiudizievole alla parte medesima, non consentendolepiù il recupero delle spese anticipate.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.93

Codice di Procedura Civile art.287

Codice di Procedura art. 288

Conformi

Arg. Cass. Civ., Sez. I3.05.2011, n. 9699

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Tribunale di Como, Ordinanza del 28.02.2014 – Dott. D’Aniello
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE - Distrazione delle spese -Richiesta presentata dal difensore - Omessa pronuncia - Rimedio esperibile -Procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c.

In caso di omessa pronunciasull’istanza  di distrazione delle speseproposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressaindicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione deglierrori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli  ordinari mezzi di impugnazione, non potendola richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura dicorrezione, inoltre, è in linea con il disposto dell’art. 93 comma 2 c.p.c.,che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfattoil credito del difensore per onorari e spese e voglia ottenere la revoca dellapronuncia di distrazione.

Riferimenti normativi

Codice di Procedura Civile art.93

Codice di Procedura Civile art.287

Codice di Procedura art. 288

Conformi

Cass. Civ., Sez. I 3.05.2011, n.9699

Cass. Civ., Sez. III 10.01.2011,n. 293

Cass. Civ., Sez. Un. 7.07.2010,n. 16037

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