Presupposti per l’emissione deldecreto ingiuntivo: richiesta al datore di lavoro di trattenere sulleretribuzioni i contributi sindacali con rilascio di apposita delega. Ilreferendum del 1995 non ha determinato un divieto di riscossione di quote associative a mezzo di trattenuteoperate dal datore di lavoro. I lavoratori possono richiedere al datore dilavoro di trattenere sulle retribuzioni i contributi da versare al sindacato,tale atto si qualifica come cessione del credito che non necessita del consensodel datore di lavoro. Il rifiuto di effettuare tali versamenti costituiscecondotta antisindacale, tale trattenuta non rientra nell’incedibilità delleretribuzioni perché la limitazione del novero dei cessionari riguarda solo lecessioni di credito retributivo collegate all’erogazione di prestiti ed èprevisto per garantire il soggetto erogatore del prestito.
riferimenti normativi
Artt. 1260, 1374, 1375 c.c.
Art. 1 D.P.R. 185/50
conformi
Cass. 2314/12
Cass. 20723/13
Il fideiussore che chieda laliberazione della prestata garanzia, invocando la disposizione dell’art. 1956, ha l’onere diprovare ex art. 2697 c.c. l’esistenza degli elementi richiesti a tal fine ecioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione, il creditore,abbia fatto credito al terzo, pur essendo consapevole dell’intervenutopeggioramento delle sue condizioni economiche. A tal proposito, devonoricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamentosuccessivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore esopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo dellaconsapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche deldebitore, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione delrapporto. Occorre, infatti, dimostrare non solo che la nuova concessione dicredito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche efinanziarie del debitore, ma anche che la banca abbia agito nellaconsapevolezza di un’irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza ladovuta attenzione anche nell’interesse del fideiussore.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1956
Codice Civile art. 2697
Conformi
Cass. Civ. 2006 n. 2524
Cass. Civ. 2005 n. 10870
Cass. Civ. 2006 n. 394
L’erede legittimario che chiedala dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal de cuius, siccome celante una donazione,assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti – con conseguenteammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni– quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge,all’intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda diriduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In talesituazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a causa petendi accanto al fatto dellasimulazione ed il legittimario – benché successore del defunto – non può essereassoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 c.c., néassume rilievo il fatto che egli – oltre all’effetto di reintegrazione –riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di unbene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unicoatto simulato, per una parte una regola probatoria e un’altra una regoladiversa.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1414
Codice Civile art. 1417
Codice Civile art. 536
Codice Civile art. 557
Conformi
Cass. Civ. 2013 n. 8215
Cass. Civ. 2009 n. 24134
Cass. Civ. 2005 n. 19468
Lacompensazione operata dalla banca tra l’attivo del conto dei garanti e il saldonegativo del conto della società garantita deve ritenersi consentita ex art.1853 c.c. posto che i fideiussori sono solidamente responsabili con ladebitrice principale.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1853
Conformi
Trib. Napoli 25.10.2013 n. 11802
Trib. Terni 24.11.2003
ABF Milano 03.12.2010 n. 1409
la tesisostenuta dalla pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.24418/2010 (che distingue il decorrere della prescrizione a seconda che sitratti di rimessa intrafido con funzione esclusivamente ripristinatoria dellaprovvista o di rimessa extrafido con funzione solutoria, per quest’ultimaeventualità dovendosi individuare il diesa quo dalla data del versamento e non dalmomento della chiusura del conto) implica che la banca, ove voglia eccepirel’intervenuta prescrizione di tale diritto alla ripetizione, abbia l’onere diprovare la natura solutoria di ogni rimessa. Ciò in rispondenza al principio divicinanza della prova e in ragione delfatto che l’argomento difensivo concernente la natura solutoria dei versamentirientra tra i fatti estintivi opposti dalla banca alla pretesa del cliente cheagisce per la ripetizione dell’indebito.
Riferimenti legislativi
Codice Civile, art. 2697
Codice Civile, art. 2935
Conformi
Cass. Civ., sez. I, 26.02.2014,n. 4518
Tribunale di Prato, 1.03.2013
Tribunale di Pescara, 24.06.2013
Tribunale di Taranto, 7.10.2013
Contra
Tribunale di Mantova, 11.06.2014
I condebitori, nei cui confrontiil debitore che ha adempiuto fa valere il suo diritto di regresso, possonoinfatti opporre i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune,ma solamente se questi fatti sono precedenti alla data dell’adempimento econcretamente opponibili al creditore nel momento e non anche se si tratta difatti successivi, dei quali pretendano di avvantaggiarsi ai danni delcoobbligato che ha pagato.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1203
Codice Civile art. 1297
Codice Civile art. 1298
Codice Civile art. 1299
Conforme
Cass. Civ. Sez. III 01.03.1994 n. 2011
Cass. Civ. Sez. Un. 05.02.1999 n.32
L’art. 1299 del codice civileprevede che il debitore in solido che abbia pagato l’intero debito possaripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. Secondo lagiurisprudenza tale diritto sussiste anche in caso di mancato pagamentodell’intero, “perché la ratio delle norme è il depauperamento del suo patrimoniooltre il dovuto e il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori”.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 1292
Codice Civile art. 1299
Conforme
Cass. Civ. 29.01.1998 n. 884
Il criterio dell’estrazione asorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall’art. 729 cod. civ. agaranzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibilefavoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, essendopertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, chepossono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizionefunzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabilee comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede dilegittimità esclusivamente sotto il profilo del difetto di motivazione.
Riferimenti normativi
Codice Civile art. 729
Conformi
Cass. Civ. 3461/2013
Cass. Civ. 20821/2004
Cass. Civ. 12333/2003
Il distacco si configura quandoun datore di lavoro per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamenteuno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di unadeterminata attività lavorativa; il distacco che comporti un mutamento dimansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. E’illegittimo utilizzare il distacco per ovviare agli esuberi di personale inquanto non rispettoso del requisito della temporaneità del distacco, inoltre ildistacco va disposto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa ese non viene indicata la natura, né la tipologia dell’attività lavorativa ildistacco è illegittimo, così come è illegittimo se nel caso di mutamento dimansioni manca il consenso del lavoratore.
Riferimenti normativi
art. 30 D.Lgs. 276/03
art. 2103 c.c.
conformi
Trib. Milano 328/13
Trib. Milano 3077/13
Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversada quella originaria, introducendo una difesa obiettivamente diversa da quellaoriginaria, introducendo nel processo un petitumdiverso e più ampio oppure una causapetendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima eparticolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che siponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini dellacontroversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte edalterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, sicché risulti modificatasoltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo deldiritto, oppure sul petitum, nelsenso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivosoddisfacimento della pretesa fatta valere.
Riferimenti normativi
Codice di proc. civ. art. 183
Codice di proc. civ. art. 345
Conformi
Cass. Civ. 2007 n. 7579
Cass. Civ. 2000 n. 11930